30 giugno 2020

Agenzia delle entrate: applicabilità ecobonus/sismabonus immobili non strumentali, pubblicata risoluzione

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.34/2020 avente ad oggetto l’applicabilità delle vigenti detrazioni per ecobonus e sismabonus agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali, cogliendo così numerose sollecitazioni e un costante confronto anche da parte della nostra associazione negli ultimi mesi.

Nella risoluzione, l’Agenzia ripercorre la documentazione fornita a chiarimento dell’ambito applicativo delle agevolazioni, e le numerose controversie sorte nell’ambito dei recuperi a tassazione delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili locati a terzi o destinati alla vendita, qualificabili come beni merce. I rilievi si fondano, essenzialmente, sulla mancanza di un’espressa previsione normativa che limiti in tale senso la fruizione del beneficio e sulla finalità di interesse generale di risparmio energetico tutelata dalla norma agevolativa.

L’Agenzia ricorda che recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta con alcune sentenze sul tema, e riporta che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Analogo riconoscimento deve essere operato agli interventi antisismici. In base alla norma richiamata, fruiscono di quest’ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su costruzioni adibite ad attività produttive.

Alla luce della disciplina sopra richiamata, conclude l’Agenzia, emerge l’esigenza di accomunare i due regimi, “ecobonus” e “sisma bonus”, sotto il profilo dell’agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.Tale risoluzione non si applica direttamente al Superbonus.

Fonte Risoluzione

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