Il Decreto semplificazioni di recente pubblicazione introduce, all’art 56, delle importanti novità grazie a un emendamento approvato al Senato che ha esteso anche agli interventi di efficienza energetica e rinnovabili termiche, quanto previsto dal Decreto stesso per gli impianti fotovoltaici. Il Legislatore ha dunque recepito l’esigenza del mercato di vedere riconosciuta maggiore certezza negli investimenti, avendo soprattutto riguardo ai rapporti giuridici consolidati.
Il D.lgs. n. 28/2011 all’art. 42 (Controlli e sanzioni in materia di incentivi), prevedeva che, in caso di annullamento del provvedimento di riconoscimento di Certificati Bianchi, erano fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti, sempre che le difformità riscontrate dal GSE a fondamento del provvedimento di annullamento non derivassero da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento, ovvero da documenti non veritieri, come dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.
Il Decreto Semplificazioni ha modificato le fattispecie e ha:
• esteso il principio finalizzato a fare salve le rendicontazioni già approvate, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione ai TEE a tutte le tipologie di progetti (standard, analitici o a consuntivo);
• eliminato l’ipotesi di “discordanza tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento”, tra le eccezioni che giustificano la deroga al succitato principio, residuando soltanto i casi di “documenti non veritieri e dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente”;
• previsto anche in tale ambito che l’intervento del GSE debba avvenire nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, che fra l’altro limita il potere di intervento “sanzionatorio” da parte dell’Amministrazione entro il termine di 18 mesi e sempre che le difformità riscontrate non derivino da “documenti non veritieri e dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente”.
Per i progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, per quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni (compresi i ricorsi straordinari) viene, dunque, previsto che, su istanza dell’interessato, entro il termine di 60 giorni il GSE disponga la revoca del provvedimento di annullamento fatta eccezione per il caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.
Link al testo di legge:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20A04921/sg