Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” è emersa la necessità di chiarire alcuni aspetti applicativi. A tale scopo, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica - Ufficio per la Prevenzione Incendi e il Rischio industriale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato il 22 luglio 2020 una circolare interpretativa che si propone di evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal Decreto, che possono essere così riassunti:
• possibilità di utilizzo dei fluidi refrigeranti di categoria A1 o A2L;
• è consentito installare, sempre rispettando i requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell'arte, unità interne contenenti i suddetti fluidi;
• per le attività esistenti, l'eventuale riconversione degli impianti con fluidi di categoria A1 è considerata modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio;
• per le attività esistenti, l'eventuale riconversione degli impianti con fluidi A2L è considerata modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio ed è pertanto soggetta alle procedure previste dall'articolo 4 comma 7 del decreto 7 agosto 2012 nel caso in cui non comporti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.