Pubblicata la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n.146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.
La circolare chiarisce che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it, a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi), secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, ha messo a disposizione gli strumenti telematici che consentono agli organismi di trasmettere la comunicazione.
A seguito di questa comunicazione, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all' articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella Sezione C “Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.