Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019, Supplemento Ordinario n. 41, è stato pubblicato il Decreto 18 ottobre 2019 Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
L'allegato 1 del nuovo decreto contiene le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 relative alle seguenti sezioni:
a) Sezione G - Generalità
b) Sezione S - Strategia antincendio
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico)
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive)
c.3) V.3 (Vani degli ascensori)
d) Sezione M - Metodi
In riferimento alla Sezione S, al punto S.10.6.10 si legge:
Impianti di climatizzazione e condizionamento
1. Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti ulteriori specifici obiettivi:
a. evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
b. non produrre, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
c. non costituire elemento di propagazione di fumi o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
2. Negli ambiti dell’attività ove gli occupanti possano essere esposti agli effetti dei gas refrigeranti, dovrebbero essere impiegati gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo norma ISO 817 “Refrigerants - Designation and safety classification”.
Nota: La serie delle norme UNI EN 378 “Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali” specifica i requisiti per la sicurezza degli occupanti e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell’ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e per il recupero dei refrigeranti. Ove si impieghino gas refrigeranti infiammabili, la serie delle UNI EN 378 contiene previsioni specifiche di sicurezza antincendio.
Il decreto, scaricabile al seguente link, è entrato in vigore il 1 novembre 2019.