Sulla G.U. n. 73 del 20 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del ministero dell’Interno 10 marzo 2020 inerente le disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il decreto stabilisce che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi relative alla sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento, presenti all’interno delle aree aperte al pubblico, sono superate dallo sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico e a minore impatto ambientale.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano, in particolare, alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e progettati applicando le regole tecniche allegate ai decreti ministeriali citati in premessa.
Nello specifico, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, negli impianti di climatizzazione e condizionamento, laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 – “Refrigerants - designations and safety classification” o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola d’arte.
Il decreto si applica alle attività sia nuove che esistenti ed entra in vigore in data 8 giugno 2020.