14 luglio 2021

Pezzi di ricambio usati e ricondizionati per apparecchi a gas: cosa c’è da sapere?

Obblighi e responsabilità per i fabbricanti

Sempre più frequentemente compaiono sul mercato, soprattutto sui canali online, offerte di pezzi di ricambio usati ricondizionati per apparecchi a gas.

Assotermica è conscia del fatto che la tutela dell’ambiente si realizzi, tra l’altro, attraverso lo sviluppo di un’economia attenta al recupero e alla valorizzazione dell’esistente: tale esigenza, certamente meritevole, deve comunque sempre trovare un contemperamento con altri principi fondanti del nostro ordinamento quali, ad esempio, il dovere di immettere sul mercato prodotti sicuri e conformi alle discipline, anche tecniche, di volta in volta applicabili.

Questa esigenza trova una peculiare importanza laddove i prodotti in questione svolgano funzioni di sicurezza sul prodotto in cui vengono installati (i.e. valvole a gas): ecco, quindi, che la verifica dell’origine del prodotto così come della documentazione tecnica che lo accompagna rappresenta un’attività molto importante, soprattutto in un’ottica di tutela degli acquirenti e dei fruitori finali del bene.

Come noto, quando parliamo di apparecchi che bruciano carburanti gassosi per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare, produrre acqua calda ecc. così come ai relativi accessori intesi come i dispositivi di sicurezza, di controllo o di regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costituire un apparecchio, trova applicazione il Regolamento (UE) 2016/426 (c.d. Regolamento GAR).

Il Regolamento GAR impone specifici obblighi nei confronti dei fabbricanti che hanno rilevanza anche ai fini della sicurezza del prodotto (ad esempio, quello di predisporre la documentazione tecnica e eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità; redigere la dichiarazione di conformità UE; apporre la marcatura CE; indicare sull’attrezzatura il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati).

In tal senso in tema di sicurezza dei prodotti è essenziale avere ben chiaro che cosa si intende per “fabbricante” al fine di individuare correttamente il soggetto responsabile all’adempimento dei suddetti obblighi.

A tal proposito si tenga presente che, ai sensi della disciplina di riferimento, il fabbricante è identificato nella “persona fisica o giuridica che fabbrica un apparecchio o un accessorio, o li ha progettati e fabbricati, e che li commercializza apponendovi il proprio nome o marchio o utilizza l’apparecchio a fini propri” (art. 2, punto 17, Regolamento GAR).

In termini di obblighi al fabbricante è equiparato il soggetto che “modifica un apparecchio o un accessorio già immesso sul mercato, talché la conformità ai requisiti del presente regolamento possa risultarne modificata” (art. 11, Regolamento GAR).

Dunque, qualsiasi soggetto che operi una modifica tale da condizionare la conformità/sicurezza del prodotto sarà tenuto a rispettare gli obblighi propri del fabbricante come descritti all’art. 7 del Regolamento GAR.

Ecco quindi che il legislatore europeo, alla luce del fatto che i beni originariamente immessi sul mercato  ̶   nel corso del proprio ciclo di vita  ̶ possano subire modifiche e interventi tali da incidere su elementi essenziali dello stesso, ha introdotto specifici obblighi anche nei confronti dei soggetti che eseguono tali modifiche, essendo la sicurezza del fruitore finale un elemento di primaria importanza. Di conseguenza, sebbene il prodotto ricondizionato non sia un prodotto fabbricato ex novo, restano a carico dei soggetti che operano le successive modifiche in modo tale incidere sulla conformità dei prodotti anche gli obblighi connessi ai controlli sulla produzione con l’osservanza dei principi generali di cui all’Allegato I del Regolamento GAR.

In ultimo, è essenziale evidenziare che nella maggior parte delle ipotesi il prodotto ricondizionato e immesso nuovamente sul mercato a seguito di modifiche eseguite da un soggetto diverso rispetto all’originario produttore, presenta il marchio del fabbricante che ha in origine immesso il prodotto nuovo sul mercato.

Anche in questi casi, la presenza del marchio dell’originario fabbricante del prodotto nuovo non esonera di responsabilità il soggetto che ha effettuato il ricondizionamento.

Ciò in quanto le modifiche successivamente apportate al prodotto nei termini sopra descritti determinano una vera e propria interruzione del nesso che sussiste tra obblighi del fabbricante del prodotto nuovo e l’eventuale danno arrecato dal prodotto ricondizionato, dal momento che il fabbricante del prodotto nuovo che ha apposto il proprio marchio non può essere a conoscenza delle eventuali modifiche successivamente apportate da un soggetto terzo dopo l’immissione sul mercato del medesimo prodotto.

In questi termini, quando si acquista un prodotto, tanto nuovo quanto ricondizionato, occorre sempre verificare che il medesimo sia accompagnato dalle dovute certificazioni e pacchetto di informazioni necessarie per comprenderne appieno l’origine, le caratteristiche e la conformità alla normativa vigente, nonché la corretta e completa identificazione del fabbricante ai sensi di quanto sopra descritto.

Considerato che tutela dell’ambiente e della sicurezza sono valori che Assotermica da sempre pone al centro del proprio operato, l’associazione auspica che tale informativa sia di utilità a tutti gli operatori che svolgono la propria azione sul mercato.

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