Il decreto, come descritto nell’art.1, reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute umana, e si applica (art.2) ai prodotti in plastica monouso riportati all’Allegato dello stesso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.
In dettaglio:
- l’art.4 reca misure volte alla riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso elencati nella Parte A dell’Allegato, estendendo tali misure, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva 2019/904/UE, anche ai bicchieri di plastica monouso.
- l’art.5 vieta l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’Allegato e dei prodotti in plastica oxo-degradabile. Tra questi, a solo titolo esemplificativo si citano bastoncini cotonati, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, cannucce, agitatori per bevande, etc.
Il comma 3 dello stesso specifica i casi in cui non rientrano nel divieto d’immissione i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento.
- l’art.6 stabilisce invece i requisiti che taluni prodotti devono rispettare per poter immessi sul mercato secondo scadenze temporali differenti.
- l’art.7 specifica i requisiti di marcatura che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve riportare sull'imballaggio o sul prodotto secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.
Come riportato all’art.14, comma 1, la violazione di quanto disposto dagli articoli 5 comma 1, 6 comma 1 , e 7 commi 1 e 2, è punita con una sanzione pecuniaria da 2500 a 25000 euro, che può essere aumentata fino al doppio del massimo n caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
Per quanto riguarda l’esaurimento delle scorte, gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica elencati nelle Parti B, C, e D, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.
Per l’analisi del testo completo si rimanda al testo ufficiale pubblicato in GU.