Con il Regolamento (UE) 2022/586 dell’8 aprile 2022 la Commissione europea ha modificato l’Allegato XIV del Regolamento REACH inserendo 5 sostanze, che erano state indicate dall’ECHA tra le 18 sostanze prioritarie da includere in tale allegato nella raccomandazione del 1° ottobre 2019, nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione:
Sostanza | Proprietà intrinseche di cui all’articolo 57 | Data entro cui devono pervenire le domande | Data di scadenza |
Piombo tetraetile N. CE: 201-075-4 N. CAS: 78-00-2 | Tossico per la riproduzione (categoria 1 A) | 1° novembre 2023 | 1° maggio 2025 |
Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)] N. CE: 209-218-2 N. CAS: 561-41-1 | Cancerogeno (categoria 1B) | 1° novembre 2023 | 1° maggio 2025 |
Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p) N. CE: - N. CAS: - | Proprietà di interferenza con il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) - ambiente | 1° novembre 2023 | 1° maggio 2025 |
10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE) N. CE: 239-622-4 N. CAS: 15571-58-1 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° novembre 2023 | 1° maggio 2025 |
Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE) N. CE: - N. CAS: - | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) | 1° novembre 2023 | 1° maggio 2025 |
L’allegato a tale Regolamento riporta le 5 sostanze aggiunte e relative proprietà intrinseche per l’inclusione. Per ciascuna delle sostanze, come previsto dal Reg. REACH, è inoltre fissata una data a partire dalla quale l’immissione sul mercato e l’uso della sostanza devono essere vietati (data di scadenza) salvo qualora sia rilasciata un’autorizzazione, come prescritto all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1907/2006, da richiedere entro il termine riportato in allegato e corrispondente ai 18 mesi antecedenti la data di scadenza.