19 gennaio 2021

Autorizzazione REACH per alcuni usi del triossido di cromo: la decisione della Commissione Europea.

Il 18 dicembre 2020 la Commissione Europea ha finalmente adottato la decisione finale sull’autorizzazione per 5 dei sei usi del cromo triossido (EC 215-607-8; CAS 1333-82-0) per i quali il consorzio CTACSub aveva presentato domanda di autorizzazione nel maggio 2015.

Questi usi sono : Uso 1 (Formulazione degli usi 2, 4, 5 e 6), Uso 2 (Cromatura dura a spessore), Uso 4 (Trattamenti superficiali diversi da uso 2 o uso 3 – specifico per l‘industria aeronautica e Aerospaziale), Uso 5 (Trattamenti superficiali diversi dalla passivazione di acciaio stagnato – Altra industrie), Uso 6 (Passivazione di acciaio stagnato (ETP)).

Il periodo di revisione di cui all'articolo 60, paragrafo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 scadrà il 21 settembre 2024.

La decisione sull’autorizzazione non include l’uso 3 – Cromatura funzionale  con carattere decorativo.

Per quanto riguarda l'Uso 3, il 24 settembre 2020 CTACSub ha presentato all'ECHA un Piano di Sostituzione come richiesto dalla Commissione europea , basato sul contributo di oltre 870 Utenti a valle. L'ECHA ha iniziato a valutare questo piano di sostituzione. Successivamente, la Commissione deve decidere in merito all'autorizzazione sulla base del parere del comitato SEAC dell'ECHA e in seguito al voto del comitato REACH composto dai rappresentanti degli Stati membri. Si prevede che questa procedura si concluda entro la metà del 2021.

CTACSub ha deciso di continuare il suo lavoro e presenterà un rapporto di revisione per estendere ulteriormente l’autorizzazione già concessa; CTACSub non garantisce  che i rapporti di revisione verranno presentati per gli usi 3 (cromo funzionale con carattere decorativo), 4 (aerospaziale), 5 (trattamento superficiale vario) e 6 (ETP).

Per tale motivo CTACSub raccomanda vivamente che, ove possibile, gli utenti a valle presentino le proprie domande di autorizzazione per l’Uso 3.

Non è ancora nota, nel caso di parere favorevole della Commissione sull’autorizzazione per l’Uso 3, quale sarà la data di scadenza dell’autorizzazione. Si ricorda comunque che, per continuare a beneficiare di un’autorizzazione, il titolare deve inoltrare una relazione di revisione di cui all'art. 61 (1) del Regolamento (CE) n. 1907/2006 almeno diciotto mesi prima dello scadere del periodo di revisione di durata limitata, che, nel caso in cui questo fosse fissato alla data del 21 Settembre 2024 come per gli altri usi, vorrebbe dire entro il 21 Marzo 2023.

 

In attesa della decisione finale della Commissione l’utilizzo del cromo triossido per l’Uso 3 può continuare.

19.01.2021

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