20 aprile 2021

Applicazione della TARI alle attività industriali: chiarimenti dal MITE

Nel recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea - in particolare si richiama la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE - sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati.

Tra gli altri, il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha modificato, con decorrenza dal 1° Gennaio 2021, la disciplina dell’articolo 183 del TUA recante le definizioni in materia di gestione dei rifiuti. Le nuove disposizioni qualificano quali rifiuti urbani, tra gli altri, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del TUA.

Secondo la nuova definizione di “rifiuto urbano” solo le attività indicate nell’allegato L-quinquies alla parte IV del TUA possono produrre rifiuti urbani e tra queste attività non figurano le attività industriali.

Tra le diverse interpretazioni che si sono susseguite in merito a queste nuove disposizioni vi è quella secondo cui le attività industriali rientrano, in ogni caso, nel campo di applicazione della TARI per quelle superfici dello stabilimento industriale non considerate strettamente aree di lavorazione e produzione (es. mense, uffici, magazzini, etc.).

Per tali motivi Confindustria ha predisposto un position paper riguardante la classificazione dei rifiuti come riformata dal D. Lgs. n. 116 del 2020 e gli effetti sul perimetro di assoggettabilità alla TARI ritenendo che le imprese industriali, produttrici di rifiuti speciali non più assimilabili, debbano essere escluse dall'assoggettamento al prelievo locale sui rifiuti urbani (TARI) destinato alla copertura del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani, e richiedendo un chiarimento interpretativo della nuova disciplina. In seguito a questa richiesta il MITE e il MEF hanno predisposto una bozza di Circolare interpretativa che è stata condivisa con Confindustria, la quale ha segnalato alcune criticità interpretative e confermato la posizione secondo cui le attività industriali non sono più suscettibili di produrre rifiuti urbani e, dunque, non devono essere soggette alla TARI. 

La circolare interpretativa, emanata lunedì 12 aprile dal Ministero della Transizione Ecologica e condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contiene diversi chiarimenti relativi all’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla luce delle modifiche alla disciplina apportate dal D. Lgs n. 116/2020. Il documento recepisce le richieste avanzate da Confindustria nel corso delle diverse interlocuzioni avute con le due Amministrazioni, con particolare riguardo all’esclusione dalla tassazione di taluni locali appartenenti alle attività industriali che, si ricorda, non rientrano più nell’Allegato L-quinquies (elenco delle attività che producono rifiuti urbani) al DLGS n. 116/2020

In particolare nella circolare si legge che, sebbene  l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 non comprenda le “Attività industriali con capannoni di produzione” e ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste ultime diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali, l’art. 184 del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.

Ne consegue che:

  •         le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, Come fortemente voluto da Confindustria;
  •           continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.

La Circolare contiene inoltre ulteriori chiarimenti in merito a:

  1.      Coordinamento con l’art. 238 del TUA e il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in merito alla TARI;
  2.       Determinazione della tariffa TARI e della tariffa corrispettiva.;
  3.       Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;
  4.      Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza;

per i quali si rimanda al documento allegato.

20.04.2021

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