Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 169 del 25 giugno us è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.
Il Regolamento si applica a tutti i prodotti industriali soggetti alla legislazione del mercato interno dell'Unione e modifica – o sopprime – articoli specifici:
del Regolamento (CE) n. 765/2008 'Accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti’,
della Direttiva 2004/42/CE 'Limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria'
del Regolamento (UE) n. 305/2011 'Prodotti da Costruzione' prodotti da costruzione.
Il Regolamento (UE) 2019/1020 entrerà in vigore il 16 luglio e le sue disposizioni si applicheranno a partire dal 16 luglio 2021.
Di seguito è riportata una breve panoramica dei principali articoli di interesse per l’industria rappresentata dalla Federazione ANIMA:
Articolo 4 Compiti degli operatori economici
Prescrive che per ogni prodotto immesso sul mercato deve esserci un operatore economico stabilito nell’UE, responsabile per obblighi specifici (compresa la verifica che la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano redatte e rimangano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato).
Articolo 9 Attività congiunte per promuovere la conformità
Consente alle autorità di vigilanza del mercato e alle organizzazioni che rappresentano gli operatori economici (quali le associazioni) di definire accordi per svolgere attività congiunte al fine di promuovere il rispetto delle norme o di individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti sulla legislazione armonizzata dell’UE. Tale accordo deve essere soggetto ad alcune condizioni, in particolare non deve pregiudicare l'imparzialità, l'obiettività, l'indipendenza e non deve portare a situazioni di concorrenza sleale.
Articoli 11-16 Poteri e doveri delle autorità di vigilanza del mercato
Il Regolamento armonizza i poteri minimi che possono essere esercitati dalle autorità direttamente o attraverso il ricorso ad altre autorità pubbliche o quando si rivolge ai tribunali competenti per approvare l'esercizio di un potere specifico; esempi: il potere di sigillare qualsiasi locale o sequestrare informazioni, effettuare acquisti a scopo di test di prova, chiedere ai fornitori di rimuovere o disabilitare i contenuti (vendite online), sospendere o limitare l'accesso a un sito web o mettere un dominio in attesa, imporre sanzioni, ecc. Inoltre, le autorità dovrebbero svolgere le loro attività ed esercitare i loro poteri in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi. Nel caso in cui venga individuata una non conformità, l’autorità di sorveglianza può essere autorizzata a chiedere all'operatore economico il rimborso dei costi totali sostenuti per le sue attività (test, azioni correttive, ecc.).
Articolo 29-33 Rete dell'Unione per la conformità dei prodotti (Union product compliance network UPCN)
Piattaforma per il coordinamento strutturato e la cooperazione tra le autorità di sorveglianza di tutti gli stati membri: si compone di rappresentanti della Commissione, di uffici unici di collegamento (designati dagli Stati membri per coordinare l'applicazione della normativa sul loro territorio), di autorità nazionali e, se del caso, di rappresentanti delle imprese e di organizzazioni dei consumatori. I compiti della rete sono: definizione di priorità per azioni congiunte di sorveglianza del mercato, coordinamento dell'applicazione della legislazione armonizzata dell'UE, coordinamento di azioni comuni quali le attività transfrontaliere di sorveglianza del mercato, sviluppo delle migliori pratiche per i metodi degli Stati membri, ecc.
Articolo 19 Prodotti che presentano un rischio grave
obbligo per le autorità di sorveglianza di ritirare o richiamare i prodotti che presentano un rischio grave, o vietarne l'immissione sul mercato, qualora non esistano altri modi efficaci per eliminare i pericoli associati; la decisione se un prodotto presenta o meno un rischio grave deve essere presa sulla base di una valutazione del rischio (per considerare la natura del pericolo e la probabilità che si verifichi).
Articolo 21 Impianti di prova dell'Unione
La Commissione può designare degli “union testing facilities" per specifiche categorie di prodotti; oltre ai test, potranno essere incaricati di definire nuovi metodi di analisi, risolvere controversie e fornire alla Commissione consulenza tecnica e scientifica.
Articolo 22 Assistenza reciproca transfrontaliera
Le autorità di sorveglianza potranno utilizzare un meccanismo di assistenza reciproca per inviare richieste di informazioni o richieste di misure di esecuzione alle loro controparti in un altro Stato membro. Le autorità potranno utilizzare prove acquisite in altri Stati membri nelle loro indagini, senza ulteriori requisiti formali.
Articolo 25-26 Controlli alle frontiere esterne dell'UE
Le dogane effettuano controlli dei prodotti prima dell'immissione sul mercato UE. Le autorità di sorveglianza devono informare le autorità doganali sui tipi di prodotti o gli operatori economici per i quali è stato identificato un rischio più elevato di non conformità.
Articolo 34 Sistema di informazione e comunicazione
Sarà creato per raccogliere, elaborare e archiviare informazioni su questioni relative alla legislazione del mercato interno UE per migliorare la condivisione dei dati tra Stati membri e fornire una panoramica delle attività e dei risultati delle autorità di sorveglianza.
Il testo del Regolamento è consultabile qui.