8 novembre 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. Apparecchi Carburanti Gassosi

Nella Gazzetta Ufficiale n. 248  è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni regolamentari per la sicurezza del gas combustibile e per l’adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del Regolamento UE sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.

Di seguito un recap in dettaglio del provvedimento:

  • Campo di applicazione. La normativa si rivolge agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed i relativi accessori;
  • Opzione linguistica. È obbligatorio disporre gli apparecchi ed accessori immessi nel mercato italiano di informazioni e istruzioni in lingua italiana;
  • Obblighi per gli organismi notificati. Gli organismi notificati per la valutazione di conformità di apparecchi e accessori stabiliti in Italia devono ottemperare agli obblighi di informazione al Ministero dello Sviluppo Economico e all’organismo unico nazionale di accreditamento, nonché al Ministero dell’Interno relativamente ad apparecchi e accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio. È possibile fare ricorso contro le decisioni degli organismi notificati relative alla certificazione di apparecchi e accessori, secondo la procedura stabilita dall’organismo unico nazionale di accreditamento.
  • Autorità di notifica. Il MISE è designato autorità di notifica nazionale responsabile dell’avvio ed esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità stabiliti in Italia e per il controllo degli organismi notificati. Gli organismi, a seguito della valutazione di conformità, possono ottenere l’autorizzazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata al certificato di accreditamento, con decreto del MISE di concerto con il Ministero dell’Interno, pubblicato sul sito internet del MISE. Il MISE ha poi il compito di informare la Commissione europea sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati. 
  • Procedure per la vigilanza sul mercato. La normativa europea in materia di vigilanza del mercato per i controlli di sicurezza e di salute si applica agli apparecchi ed accessori che bruciano carburanti gassosi e che entrano nel mercato UE. I controlli possono essere effettuati a campione nei luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di vendita dei prodotti.
  • Oneri per le procedure di valutazione di conformità. Sono a carico degli operatori economici interessati le spese relative alle procedure di valutazione della conformità di apparecchi e accessori, nonché quelle per le attività di vigilanza sul mercato. Sono a carico dei richiedenti le spese per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità. Le tariffe per le attività citate prime, svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, sono stabilite con uno o più decreti dal MISE e dal Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 6 novembre.

8.11.2019

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