Nuovo documento FAQ Transizione 5.0 del MIMIT il via libera alla sostituzione dei vecchi impianti

Pubblicate le nuove FAQ di Transizione 5.0, anche frutto del lavoro di accreditamento e del supporto tecnico fornito da Assocold (Costruttori tecnologie per il freddo)

 

Nella Guida Assocold PIANO TRANSIZIONE 5.0 per la refrigerazione commerciale, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una importante semplificazione riguardante la sostituzione di apparecchiature interamente ammortizzate da almeno 24 mesi con altre “aventi caratteristiche tecnologiche analoghe” e “caratterizzate da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”, per le quali ai fini del credito fiscale si può presumere come verificato un risparmio energetico pari al 3% a livello di struttura produttiva o del 5% riferito al processo interessato (Comma 427, che introduce il comma 9-bis all’articolo 38 del decreto-legge 2marzo 2024, n.19).

Il nuovo documento FAQ Transizione 5.0 introduce ulteriori significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, chiarendo le procedure di accesso al beneficio proprio nel caso di sostituzione di beni obsoleti (FAQ 4.19-4.20-4.21):

1) Pur mantenendo l'obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, si consente ai certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute. Questo approccio elimina la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l'accesso al beneficio.

2) Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo.

3) Il "miglioramento dell'efficienza energetica" può essere documentato attraverso evidenze prodotte dai costruttori o da altri soggetti competenti, basate su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale, quali, a titolo esemplificativo:

a) dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti:

  • la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759;
  • la conformità del bene agli standard delle serie IEC 61800 o IEC 60034;
  • la conformità del bene agli standard della serie EN 50598;
  • l'utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici (fra i quali, ad esempio, i regolamenti UE: 2019/1781, 2019/1783, 2019/1784, 2015/1095, UE 2019/2018, 2016/2281) in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;

b) report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;

c) certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

4) Ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile. Eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame ed il bene obsoleto non deve necessariamente essere rottamato.

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