A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 sono state riscontrate talune problematiche in merito all'obbligatorietà dell’etichettatura degli imballaggi di cui al comma 5 dell'art.219 del TUA. Premesso che sul tema della proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo di etichettatura è intervenuto prima l'articolo 15, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 e successivamente il decreto legge n. 41 del 2021 (cd. Decreto Sostegni), recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” che, in sede di conversione in legge al Senato, ha previsto all'art. 39, la sostituzione dell'articolo 15, comma 6 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, disponendo la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione di tutto il comma 5, dell’ art 219 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi (maggiori info), il MITE è intervenuto con una circolare per chiarire i seguenti aspetti:
- soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi
- tipologie di imballaggi da dover etichettare:
- Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto
- Preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione
- Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione
- Imballaggi destinati all’esportazione
- Ricorso al digitale.
Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della nota ministeriale riportata in allegato.