9 dicembre 2021

Direttiva Single Use Plastic (SUP): pubblicato in GU il decreto legislativo di recepimento

Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 di recepimento della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente entrerà in vigore il 14 Gennaio 2022.

 

Il decreto, come descritto nell’art.1, reca misure  volte  a  prevenire  e  ridurre l'incidenza di determinati prodotti  di  plastica  sull'ambiente e sulla  salute  umana, e si applica (art.2) ai prodotti in plastica monouso riportati all’Allegato dello stesso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

In dettaglio:

  •          l’art.4 reca misure volte alla riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso elencati nella Parte A dell’Allegato, estendendo tali misure, contrariamente a quanto previsto dalla Direttiva 2019/904/UE, anche ai bicchieri di plastica monouso.
  •          l’art.5 vieta l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’Allegato e dei prodotti in plastica oxo-degradabile. Tra questi, a solo titolo esemplificativo si citano bastoncini cotonati, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, cannucce, agitatori per bevande, etc.
    Il comma 3 dello stesso specifica i casi in cui non rientrano nel divieto d’immissione i  prodotti  realizzati  in  materiale  biodegradabile   e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della  norma UNI EN 13432 o  UNI  EN  14995,  con  percentuali  di  materia  prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per  cento  e,  dal  1°  gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento.
  •          l’art.6 stabilisce invece i requisiti che taluni prodotti devono rispettare per poter immessi sul mercato secondo scadenze temporali differenti.
  •          l’art.7 specifica i requisiti di marcatura che  ciascun prodotto di plastica  monouso  elencato  nella  parte  D dell'allegato e immesso  sul  mercato  deve riportare  sull'imballaggio  o  sul prodotto secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.

Come riportato all’art.14, comma 1, la violazione di quanto disposto dagli articoli 5 comma 1, 6 comma 1 , e 7 commi 1 e 2, è punita con una sanzione pecuniaria da 2500 a 25000 euro, che può essere aumentata fino al doppio del  massimo n caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Per quanto riguarda l’esaurimento delle scorte, gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica elencati nelle Parti B, C, e D, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.

Per l’analisi del testo completo si rimanda al testo ufficiale pubblicato in GU.

9.12.2021

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