15 dicembre 2021

Nuove sostanze CRM e modifica all’allegato XVII del Regolamento REACH – adozione da parte della Commissione

Il 13 Dicembre la Commissione ha pubblicato una proposta di adozione per la modifica dell’allegato XVII del Regolamento REACH. Tale pubblicazione segue alla bozza di regolamento, pubblicata il 5 Maggio 2021, e sottoposta a consultazione pubblica per 4 settimane, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 in merito alla registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH),  con le sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR[1]).

Le voci 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento REACH vietano l'immissione sul mercato e l'uso, per la fornitura al pubblico, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), categorie 1A o 1B ed elencate nelle appendici da 1 a 6 di tale allegato, e di miscele contenenti tali sostanze al di sopra delle concentrazioni specificate

Le appendici da 1 a 6 dell'allegato XVII del regolamento REACH, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione, non riflettono ancora le nuove classificazioni delle sostanze CMR ai sensi del regolamento CLP, come modificato dai regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849 della Commissione, pertanto è opportuno aggiungere le sostanze CMR di nuova classificazione delle categorie 1A o 1B elencate nei regolamenti delegati sopra citati  alle appendici 2, 4 e 6 dell'allegato XVII del regolamento REACH.

La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2020/1182 si applica a decorrere dal 1º marzo 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B dal regolamento (UE) 2020/1182 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° marzo 2022.

La classificazione delle sostanze elencate nel regolamento delegato (UE) 2021/849 si applica a decorrere dal 17 dicembre 2022. La restrizione introdotta dal presente regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B nel regolamento (UE) 2021/849 dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Per maggiori dettagli sulla proposta di adozione da parte della Commissione (Commission Adoption) si rimanda al seguente link.

Per le modifiche all’Allegato XVII del Regolamento REACH si rimanda all’Allegato alla proposta consultabile al link precedente.

Il presente regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 


[1] Le sostanze classificate come CMR sono elencate nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP).

 

15.12.2021

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