Il 1° agosto è entrato in vigore l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1442, conosciuto come XVI emendamento, che modifica l'allegato I del Regolamento (UE) n.10/2011 sui materiali plastici a contatto con gli alimenti.
Lo scorso 1° agosto è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1442 che modifica (come XVI emendamento) l’allegato I del Regolamento (UE) n.10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Frutto dei nuovi pareri scientifici resi noti dall’Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare (EFSA), il Regolamento (UE) 2023/1442 prevede:
- l’aggiornamento delle autorizzazioni delle sostanze già presenti nell’allegato I del Regolamento (UE) n.10/2011;
- l’aggiunta di nuove sostanze ora utilizzabili per fabbricare materiali e oggetti di plastica per alimenti;
- l’introduzione di nuove restrizioni di gruppo e l’inserimento di nuovi Limiti fi Migrazione Specifica (LMS).
L’obiettivo è quello di garantire un elevato livello di sicurezza per la salute dei consumatori e dei lavoratori convolti nella produzione di tali materiali e oggetti.
I prodotti in materia plastica conformi al Regolamento (UE) n. 10/2011 (nella versione precedente all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1442) e immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° febbraio 2025 potranno restare in commercio fino a esaurimento delle scorte.
I materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o fabbricati con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno potranno continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, purché soddisfino precise condizioni, tra cui la presentazione e la convalida dell’Autorità di una richiesta di autorizzazione, l’utilizzo della sostanza alle condizioni descritte nella richiesta e una dichiarazione di conformità della richiesta al regolamento.
Invece, nel caso in cui un prodotto in una fase intermedia della fabbricazione di materiali e oggetti di plastica o una sostanza destinata alla loro fabbricazione conforme al Regolamento (UE) n. 10/2011 e immesso per la prima volta sul mercato dopo il 1° maggio 2024 non sia conforme al Regolamento (UE) 2023/1442, la dichiarazione di conformità dovrà indicare che non è conforme e che può essere utilizzato solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 1° febbraio 2025.
Sempre ad agosto, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1627 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione della sostanza bis(2-etilesile)cicloesano-1,4-dicarbossilato (MCA n. 1079).