Con il Decreto del Ministero dell’Interno 15 settembre 2022 (GURI del 24 settembre 2022), le disposizioni previste all’art. 4 D.M 1° settembre 2021, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori hanno subito una proroga: esse entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.
Di fatto, con questo atto è stato prorogato l’obbligo di qualifica al settembre 2023.
Ulteriori modifiche riguardano l’Allegato II, relativo alla qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi antincendio, in particolare:
- il prospetto 3.8 è stato sostituito dai prospetti 3.8.1 e 3.8.2, evidenziamo che sono stati definiti, differenziandoli, i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione da un lato dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore e dall’altro dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore e di ventilazione orizzontale di fumo e calore. È stata uniformata la durata della formazione prevedendo 16 ore per la parte teorica e 8 per la pratica (invece che rispettivamente 24 e 16 ore come previsto dal precedente prospetto 3.8)
- è stato aggiunto il prospetto 3.1.4 recante «Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», che va a normare la formazione dei sistemi a polvere, prima mancanti,
- il paragrafo 1, generalità, è stato modificato al comma 5, prevedendo che siano esonerati dalla frequenza del corso non solo i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione, ma anche quelli che svolgono attività di controllo periodico,
- il paragrafo 3, contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore, è stato modificato al comma 1 al fine di precisare che i compiti e le attività del tecnico manutentore qualificato si declinano per ogni figura e per ogni tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio. Il comma 2 dello stesso paragrafo è stato sostituito al fine di indicare che per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze si rimanda alle relative norme tecniche. Analogo riferimento alle norme tecniche è presente anche nel comma 1.
Il decreto 15 settembre 2022 è entrato in vigore il 25 settembre 2022, giorno dopo della pubblicazione in gazzetta ufficiale (GU n.224 del 24-9-2022).