SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - Convertito in legge il Decreto 31 ottobre 2025, n. 159
Con la Legge 29 dicembre 2025 n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, il Decreto Legge 31 ottobre 2025 n. 159 è stato convertito in legge introducendo interventi su diversi profili connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sistemi di controllo e ai percorsi di inclusione occupazionale.
La conversione non incide sulla struttura originaria del decreto, ma ne consolida gli effetti, migliorandone la coerenza complessiva e rafforzando l’equilibrio tra esigenze di tutela, prevenzione e sostenibilità organizzativa, sia per le imprese sia per i lavoratori.
Di seguito le innovazioni più rilevanti che riguardano diversi ambiti di intervento.
Formazione nel turismo e nella ristorazione
Tra le novità di maggiore impatto operativo rientra l’introduzione dell’articolo 1-bis, che interessa le strutture turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Tenuto conto delle caratteristiche delle attività e del contenuto livello di rischio, viene consentito di completare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza entro trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, agevolando settori fortemente segnati dalla stagionalità.
Coordinamento istituzionale e ruolo delle Regioni
La legge valorizza il contributo della Conferenza Stato-Regioni, prevedendone il coinvolgimento in numerosi passaggi attuativi e decisionali. Si rafforza così il raccordo tra amministrazioni centrali e territori, soprattutto nella definizione delle misure in materia di prevenzione e politiche del lavoro.
Controlli e prevenzione nei luoghi di lavoro
È stato ampliato l’ambito di intervento degli strumenti di vigilanza, in particolare nei cantieri, estendendo l’applicazione delle sanzioni anche a ulteriori contesti individuati con decreto ministeriale. Parallelamente, si consolida la presenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’interno degli organismi consultivi, rafforzando il coordinamento con INAIL e gli altri soggetti istituzionali competenti.
Sicurezza delle scale verticali
Si segnala un importante intervento di carattere tecnico che introduce nuove prescrizioni per le scale verticali permanenti di altezza superiore a cinque metri, per le quali diventa necessario adottare sistemi anticaduta adeguati, come gabbie di sicurezza. È previsto un periodo di adeguamento per le strutture già installate, con applicazione delle nuove regole a partire dal 1° febbraio 2026.
Inclusione e politiche per i soggetti più vulnerabili
Con l’inserimento dell’articolo 14-bis, sono stati potenziati i meccanismi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. In particolare, aumenta in modo significativo la quota delle commesse di lavoro e si estende la platea dei soggetti coinvolgibili, includendo anche enti del Terzo settore e società benefit.
Disciplina specifica per la protezione civile
Un capitolo a sé è dedicato al volontariato di protezione civile, per il quale viene delineato un regime autonomo. I volontari non sono assimilati alle figure tipiche dell’organizzazione aziendale e non ricadono nel sistema sanzionatorio penale del d.lgs. n. 81/2008; in loro luogo, è previsto un apparato di sanzioni amministrative e interdittive calibrate sulla natura volontaria dell’attività svolta.
Miglioramento della qualità normativa
Accanto alle innovazioni di merito, la legge introduce numerosi interventi di carattere formale e di coordinamento, finalizzati a rendere il testo più chiaro, omogeneo e coerente con l’ordinamento vigente.
Nel complesso, la legge di conversione rafforza l’efficacia del decreto-legge, rendendo il sistema più ordinato e funzionale, con un’attenzione crescente alla prevenzione, all’inclusione e alla semplificazione delle regole.
Testo Coordinato Del Decreto-Legge 31 Ottobre 2025, N. 159
"Decreto Controlli": Circolare 0017 del 02.01.2026 | Ulteriori istruzioni operative
Con la Circolare 0017 del 02.01.2026 il CNVVF ha emanato nuove indicazioni circa l’attuazione del D.M. 01.09.2021, noto come Decreto Controlli.
L'obiettivo primario della circolare ministeriale è quello di definire in modo univoco le modalità di accertamento dell'idoneità necessarie per ottenere la qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio, in piena attuazione "Decreto Controlli".
Il contesto normativo di riferimento
Prima di esaminare le nuove indicazioni, è opportuno ricordare che il principale riferimento normativo in cui si inseriscono è costituito dal Decreto 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 25 settembre 2021, che ha rappresentato una svolta per il settore, istituendo formalmente la figura del tecnico manutentore qualificato come requisito essenziale per poter eseguire interventi su impianti, sistemi e attrezzature antincendio.
In particolare, attraverso l'articolo 4 del decreto è stato stabilito che gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici manutentori che abbiano ottenuto la qualifica secondo le procedure definite nell'allegato II del decreto stesso. La qualifica è rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VVF.) solo a seguito del superamento di uno specifico esame di idoneità.
Questo quadro normativo generale trova la sua applicazione pratica nelle fasi di accertamento (esame) che ogni candidato dovrà affrontare.
Esame di qualificazione
Le tre fasi sequenziali che compongono l'esame di qualificazione sono state progettate per valutare le competenze del tecnico manutentore, garantendo una valutazione completa del candidato, dalle conoscenze teoriche alle abilità pratiche e relazionali.
La prima fase del processo di valutazione è di natura documentale e non prevede un'interazione diretta con il candidato. In questa fase la Commissione esaminatrice si occupa di valutare il curriculum vitae del candidato e verificare la documentazione allegata, che deve comprovare le attività lavorative e formative dichiarate nel CV (attestati, certificazioni, etc.).
In effetti, questa fase non è una mera formalità, ma costituisce la prima componente di valutazione a punteggio dell'esame, basata sui criteri definiti nella Circolare DCPREV n. 19631 del 3 dicembre 2024.
La seconda fase prevede una prova scritta. Questa prova è prevista solo per il "caso 1" e mira a verificare le conoscenze teoriche del candidato.
L’esame si conclude con la terza fase che prevede una prova oral-pratica, che consiste in una sessione combinata orale e pratica, che include anche simulazioni di interventi operativi. L'obiettivo è quello di valutare le competenze tecniche del candidato nell'esecuzione di attività di manutenzione e analizzare, tramite osservazione diretta, le abilità relazionali e comportamentali, ovvero la capacità del tecnico di gestire la situazione e interagire in modo professionale.
Procedure amministrative (istanza e costi)
Il primo passo fondamentale nel percorso verso la qualificazione è la presentazione di una domanda (istanza d’esame) alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica CNVVF oppure alla Direzione VF Regionale competente per territorio rispetto alla sede scelta per l’esame, accedendo al Portale Informatico del CNVVF, nella sezione specifica "Servizi al cittadino - Abilitazione tecnici manutentori qualificati", previa autentificazione digitale tramite SPID/CIE, e compilando l’apposito form web. La procedura guiderà il candidato nella compilazione della richiesta.
In fase di compilazione della domanda, il tecnico manutentore potrà inserire uno o più presidi. Per ciascun presidio selezionato, il tecnico manutentore dovrà scegliere una sede tra quelle disponibili per presidio indicato e specificare in quale caso d’esame rientra (caso 1 o caso 2) per procedere poi ad inserire gli allegati richiesti. Per il riconoscimento dei requisiti per il caso 2, la documentazione da allegare dovrà essere attinente allo specifico presidio oggetto d’esame (attestazione di servizio e certificati).
Ricordiamo che chi intende qualificarsi, prima di procedere alla presentazione dell’istanza, collegandosi al portale, è tenuto a prendere preventivamente contatto con la Sede d’esame presso cui intende svolgere l’esame per gli adempimenti amministrativi correlati allo svolgimento dell’esame stesso. Questo significa che il tecnico dovrà acquisire dalla Sede d’esame il “PREACCORDO” (documento che dovrà essere caricato sulla piattaforma insieme agli altri allegati richiesti).
Per completare la richiesta, il candidato dovrà verificare la correttezza dei dati inseriti e provvedere al pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo di € 116,00 (tramite PagoPA).
Confermando sul portale la richiesta, la stessa sarà trasmessa automaticamente alla Direzione VVF competente.
Organizzazione e logistica delle sessioni d'esame
La circolare 0017 del 02.01.2026 fornisce indicazioni precise anche sugli aspetti logistici, con l'obiettivo di garantire uniformità, equità ed efficienza nello svolgimento degli esami su tutto il territorio nazionale.
Per quanto concerne la durata dell'esame è chiarito che quella complessiva per ogni singolo candidato è stabilita in 40 minuti. Questo intervallo di tempo include tutte le attività, dall'analisi della documentazione allo svolgimento delle prove scritta e orale-pratica, fino alla verbalizzazione finale da parte della commissione.
In merito al numero di candidati è indicato che, di norma, ogni sessione d'esame deve prevedere un numero minimo di 5 candidati. La circolare specifica tuttavia che è consentito procedere anche con un numero inferiore, qualora ciò sia necessario per contenere i tempi di attesa e garantire l'efficienza del servizio.
Inoltre, è indicato che è responsabilità delle Direzioni competenti (Regionali o Centrale) programmare il calendario delle sessioni, assicurando i tempi tecnici necessari per consentire a ogni candidato di sostenere un esame completo e accurato.
Scadenze
Ricordiamo che, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2025, è stata prorogata al 25 settembre 2026 la scadenza per l’ottenimento della qualifica di tecnico manutentore antincendio, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021.
Il provvedimento, entrato in vigore il 19 agosto 2025, stabilisce che a decorrere da tale data potranno operare esclusivamente i soggetti in possesso della qualifica.
Per questa ragione, gli operatori del settore sono tenuti a presentare tempestivamente le istanze di ammissione agli esami, al fine di completare il percorso di qualificazione entro i termini previsti.
Il testo completo della Circolare 0017 del 02.01.2026 è disponibile al seguente link.
Regolamento (EU) 2025/1988 – restrizioni PFAS nelle schiume antincendio
Il 3 ottobre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento (EU) 2025/1988 che introduce restrizioni sulle sostanze PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) nelle schiume antincendio ed entrerà formalmente in vigore il prossimo 23 ottobre 2025. Tale Regolamento, che è stato oggetto di un recente seminario organizzato dall’Associazione in occasione del Safety Expo, pone una serie di restrizioni e obblighi per fabbricanti e utilizzatori.
In particolare, fissa:
- divieti all’immissione sul mercato e all’utilizzo di sostanze PFAS nelle schiume antincendio,
- azioni per una corretta gestione delle stesse.
1. Divieti & deroghe
Entro 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento (23 ottobre 2030), sarà vietata l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze PFAS nelle schiume antincendio in concentrazione pari o superiore a 1 mg/l. Sono poi presenti deroghe temporali comprese tra 12 mesi e 10 anni per garantire il tempo necessario alla transizione verso alternative fluorine-free E, in casi specifici (come attrezzature precedentemente contenenti PFAS, ma sottoposte a pulizia accurata), il limite è fissato a 50 mg/l, esclusi gli estintori portatili.
2. Azioni per una corretta gestione
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento (23 ottobre 2026), gli utilizzatori saranno chiamati a predisporre un “Piano di gestione” per le schiume antincendio non conformi, nel quale dovranno essere incluse informazioni sulle condizioni d’uso e sul trattamento dei rifiuti, dettagli sulla manutenzione e sui metodi di pulizia, e una strategia per la sostituzione delle schiume contenenti PFAS.
Sarà prevista inoltre un’etichettatura obbligatoria per le schiume antincendio con concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l, esclusi gli estintori portatili.
Si rimanda al documento di approfondimento allegato per una completa presentazione degli obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2025/1988.
Decreto Controlli: Proroga della scadenza per la qualifica di tecnico manutentore antincendio
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2025, è stata prorogata al 25 settembre 2026 la scadenza per l’ottenimento della qualifica di tecnico manutentore antincendio, come previsto dall’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021.
Il provvedimento, entrato in vigore il 19 agosto 2025, concede quindi un ulteriore anno di tempo agli operatori del settore per completare il percorso di qualificazione obbligatoria.
Questa proroga rappresenta un passaggio rilevante per i professionisti impegnati nel settore della sicurezza antincendio, che possono così programmare con maggiore gradualità la conclusione del percorso formativo e l’accesso agli esami previsti dalla normativa.
Il testo completo del Decreto è disponibile al link.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 su salute e sicurezza sul lavoro: in vigore dal 24 maggio
Il 26 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che introduce importanti novità in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento entra ufficialmente in vigore il 24 maggio 2025.
L’Accordo, adottato ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, rappresenta un intervento strutturale che sostituisce e unifica i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, fornendo un quadro normativo aggiornato e omogeneo per tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione aziendale: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori di attrezzature e addetti ai lavori in ambienti confinati.
Il testo ufficiale dell’Accordo (allegato A) è parte integrante del provvedimento ed è stato reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19 maggio 2025 (atto repertorio n. 75). È consultabile a questo link.
Le principali novità introdotte
Tra gli elementi più rilevanti dell’Accordo 2025:
- Nuove regole per il riconoscimento dei soggetti formatori;
- Definizione dei requisiti minimi per i docenti;
- Introduzione della verifica finale dell’apprendimento e di strumenti per la verifica dell’efficacia durante l’attività lavorativa;
- Uso disciplinato della formazione a distanza (FAD) e della videoconferenza sincrona, con l’esclusione della compresenza tra aula e VCS;
- Nuovi obblighi formativi per le imprese affidatarie nei cantieri, in base all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008;
- Formazione specifica nei casi previsti dal D.P.R. 177/2011 (ambienti sospetti di inquinamento o confinati).
- Introduzione di nuovi obblighi formativi per specifiche attrezzature di lavoro.
Formazione mirata e documentata
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, non sarà più tollerata una formazione generica o puramente formale. I percorsi formativi dovranno essere contestualizzati rispetto ai rischi reali delle attività lavorative, preferibilmente indirizzati a gruppi omogenei e settori specifici.
Grande rilievo viene attribuito alla progettazione formativa, che diventa parte integrante del sistema aziendale di prevenzione e dovrà essere tracciabile e documentata.
L’Accordo si pone come riferimento unico e aggiornato per rafforzare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, offrendo maggiore chiarezza normativa e strumenti operativi più efficaci per imprese, enti formatori e lavoratori.
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
Il 28 aprile terminerà la procedura (UE) 2015/1535 per l’adozione della nuova Regola tecnica di prevenzione incendi nelle gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea. In assenza di osservazioni da parte dell’UE, la norma entrerà nel nostro ordinamento, segnando un importante innalzamento del livello di sicurezza antincendio nelle gallerie stradali italiane.
La nuova regola tecnica, composta da 7 articoli e un allegato, introdurrà disposizioni specifiche sia per le gallerie di nuova costruzione che per quelle esistenti.
Qui disponibile lo schema di decreto.
F-Gas - Nuovo Regolamento (UE) 2025/625
Il 28 marzo 2025, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/625, che stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di persone fisiche e giuridiche in relazione alle apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra e alternative pertinenti, abrogando il Regolamento (UE) n. 304/2008.
Cosa cambia con il nuovo regolamento?
- Introduzione di nuovi gas e alternative nelle apparecchiature antincendio
- Nuovi requisiti di competenza e formazione per chi è coinvolto nell'installazione, manutenzione, assistenza e smantellamento dei sistemi contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Confermato
- Obbligo di certificazione per persone fisiche e giuridiche che operano nel settore delle apparecchiature antincendio.
- Riconoscimento reciproco dei certificati tra gli Stati membri dell'UE.
Impatto Ambientale: Il regolamento è in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità, mirando a ridurre l'impatto ambientale delle apparecchiature antincendio, promuovendo tecnologie che utilizzano gas meno dannosi per il clima e per l'ozono.
Data di entrata in vigore: Il regolamento entrerà in vigore dal 20 aprile 2025.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il regolamento completo qui.
"Decreto Controlli": Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 | Prime istruzioni operative
Il 6 dicembre è stata divulgata la Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del Fuoco, attraverso la quale sono state fornite ulteriori indicazioni concernenti l’implementazione del Decreto 1° settembre 2021, noto come Decreto Controlli.
Si tratta di atto di particolare rilevanza per il settore, in quanto fornisce puntuali chiarimenti sulle principali modifiche introdotte con il DM 13 settembre 2024 e informazioni circa le modalità di presentazione della domanda di esame e l’organizzazione degli esami.
Attraverso questo atto è stato inoltre definito il “Disciplinare d’esame per la qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato Antincendio” con il quale sono indicate le modalità d’esame.
Con la Circolare n. 19631 sono specificati anche gli aspetti relativi l’Aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati. In particolare è stabilito che l’ attestato di qualificazione avrà una validità di 5 anni, al termine del quale si dovrà svolgere un corso di aggiornamento. In caso di non adempimento, il tecnico manutentore qualificato perderà temporaneamente la qualifica e verrà sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti.
La Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 è disponibile al seguente link.
"Decreto Controlli": online la piattaforma per l'invio telematico delle istanze d'esame
Il CNVVF ha reso pubblica la piattaforma digitale che consentirà ai tecnici manutentori antincendio di presentare le istanze d'esame previste dal D.M. 01/09/2021.
Questo servizio darà la possibilità di gestire in forma telematica la domanda per richiedere l'abilitazione di tecnico manutentore qualificato.
A questo Link la pagina contenete istruzione e filmato filmato illustrativo "Come inviare la domanda".
Proroga al Decreto Controlli - Decreto 13 settembre 2024
Con il Decreto 13 settembre 2024 (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024) il Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha prorogato al 25 settembre 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni previste all’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori.
Il Decreto 13 settembre 2024 è disponibile al seguente link.
Norma UNI 9994-1:2024 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”
I chiarimenti del CNVVF.
Con la pubblicazione della circolare n. 14537 del 16.09.2024 sono state fornite dal Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) chiarimenti sulla nuova edizione della norma UNI 9994-1 pubblicata lo scorso 24 luglio.
Con questo atto sono illustrati nel dettaglio i principali aggiornamenti apportati dalla nuova norma e, nel contempo, sono chiariti importanti aspetti che caratterizzano le attività di manutenzione degli estintori d’incendio portatili e carrellati.
Sicurezza sul Lavoro: Patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Con la pubblicazione della Legge 29 aprile 2024, n. 56 - con la quale è stato modificato l’Art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 - è stato introdotto il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (patente a crediti).
La sintesi degli adempimenti previsti per le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili presente in questa news.
Pubblicata l'edizione 2024 della UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione” (25.07.2024)
Il 25 luglio 2024 è stata pubblicata da UNI la nuova edizione della norma che definisce i criteri per effettuazione della sorveglianza, del controllo iniziale, del controllo periodico, della revisione programmata e del collaudo degli estintori di incendio (portatili e carrellati), al fine di garantirne l’efficienza.
Giunta alla sua 4 edizione, nella norma possono ritrovarsi una serie di aggiornamenti e novità che trovate approfondite in questa news.
Nuova edizione della Norma CEI 64-8: Disponibile in otto fascicoli e in volume unico, la norma entrerà in vigore dal 1° novembre 2024.
La Norma CEI 64-8 definisce le specifiche per la progettazione e la realizzazione degli impianti elettrici di bassa tensione e costituisce il riferimento normativo CEI per la realizzazione degli impianti a regola d’arte, come richiesto dalla Legge 186/68 e dal DM 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici all’interno degli edifici. Tra le principali modifiche si segnalano quelle inerenti le sezioni per l’alimentazione delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche, la Protezione contro i contatti diretti e indiretti, il Sezionamento e Comando, l’Alimentazione dei servizi di sicurezza e quelle dedicate agli Ambienti e applicazioni particolari.
Specifiche per la progettazione delle planimetrie dell'emergenza
Il 3 maggio 2024 è stata pubblicata la norma UNI ISO 23601:2024 “Identificazione di sicurezza - Segnaletica per le planimetrie di esodo ed evacuazione” attraverso la quale sono stati aggiornati i principi di progettazione delle planimetrie dell'emergenza (esodo ed evacuazione) da esporre, che contengono informazioni rilevanti per la sicurezza antincendio, l'esodo, l'evacuazione e il salvataggio degli occupanti della struttura. Questi piani, che possono essere utilizzati anche dalle forze di intervento in caso di emergenza, sono destinati ad essere esposti come segnaletica nelle aree pubbliche e nei luoghi di lavoro. La norma non riguarda le planimetrie destinate ai servizi di sicurezza né i disegni tecnico professionali dettagliati per l'uso da parte di specialisti.
Nuova proposta per lo standard sui protocolli di prova per i sistemi di estinzione e la prestazione sulle batterie al litio (05.03.2024)
L’uso delle Batterie agli ioni di litio è in continua crescita. Di pari passo con questo fenomeno è stato registrato, da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un aumento della frequenza e della gravità degli incendi causati dall’impiego di batterie agli ioni di litio.
Gli incendi causati dalle batterie agli ioni di litio sono tra i più impegnativi da spegnere, in quanto occorre prevedere l’attuazione di misure di prevenzione e di protezione idonee a ridurre il rischio di incendio, ma soprattutto bloccare il fenomeno di ‘thermal runway’ in grado di innescare reazioni a catena all’interno della cella della batteria che sviluppano altissime temperature difficilmente gestibili una volta avviate.
Uno strumento di recente applicazione nel settore antincendio, è quello dei protocolli di prova. Tali protocolli assumono il ruolo di dimostrare l’efficacia del sistema antincendio in specifiche situazioni che necessitano di essere fronteggiate (nei limiti definiti dal protocollo stesso), permettendo di definire le caratteristiche della prova che il Laboratorio riconosciuto dovrà sostenere per il rilascio dell’attestazione che conferma le capacità prestazionali del sistema.
Attualmente il rischio di incendio derivante dagli ioni di litio non è coperto dai protocolli di prova esistenti per i sistemi di estinzione. Ciononostante esistono già sistemi sul mercato che si dichiarano idonei per estinguere gli incendi legati agli ioni di litio.
Da questo contesto è nata la necessità di disporre di un protocollo standardizzato per l’attuazione di test atti a valutare le possibili soluzioni che consentano di confrontare i diversi sistemi di estinzione per la loro applicabilità e le loro prestazioni sulle batterie al litio, indipendente dagli agenti estinguenti.
A livello CEN, in particolare nel Comitato Tecnico TC 191, adibito alla redazione di norme in campo di progettazione, costruzione e manutenzione di sistemi fissi antincendio, è stato proposto di avviare un nuovo progetto che definisca le condizioni di prova, il modello, la procedura e i criteri di superamento/fallimento per una soppressione antincendio efficace.
Lo scorso Novembre 2023, infatti, il CEN / TC191 ha presentato la proposta per il progetto di lavoro (PWI) per la redazione di un nuovo standard Europeo (prEN XXXX) dal titolo: ‘Test protocol for fires of Lithium-Ion batteries as energy storage for automatic fire extinguishing systems’.
Lo scopo di questa norma sarà quello di definire un protocollo di prova per i sistemi di estinzione automatica dell’incendio di una batteria agli ioni di litio, descrivendo uno scenario di incendio rappresentativo e l’applicazione degli agenti estinguenti. Tale standard potrà, successivamente, essere richiamato nelle singole norme sui sistemi di estinzione.
B&B: definite le misure di sicurezza (07.02.2024)
Con la pubblicazione della Legge 15 dicembre 2023 n. 191 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 ottobre 2023 n. 145, concernente “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, è stato introdotto l’articolo 13-ter recante la “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”.
Tale articolo prevede, al comma 7, l’adozione di specifiche misure di sicurezza da parte dei titolari delle unità immobiliari oggetto di locazione breve per finalità turistiche. In particolare, esso stabilisce che per la salvaguardia degli ospiti, dette unità immobiliari devono essere munite di requisiti di sicurezza degli impianti (disposizioni ex DM 37/2008), di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e, infine, di estintori portatili d’incendio.
Si segnala la particolare attenzione data alla presenza degli estintori d’incendio portatili, per i quali è stabilito che devono essere posizionati in punti accessibili e visibili, in prossimità degli accessi e nelle vicinanze delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, installati in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per quanto concerne la loro tipologia, è fatto esplicito riferimento al rispetto delle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.
Le disposizioni dell’articolo 13-ter della legge 15 dicembre 2023, n. 191, dovranno essere applicate dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
Disegno di legge per la semplificazione della prevenzione incendi (29.01.2024)
Il 9 gennaio 2024 il Consiglio del Ministri ha presentato un disegno di legge riguardante la delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
La delega contiene i princìpi e i criteri direttivi generali per la semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, disabilità, farmaceutica e sanitaria e in materia di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti, nonché in materia di autorizzazioni di polizia, perseguendo l’obiettivo di ridurre gli oneri gravanti su imprese e cittadini e garantire la certezza del diritto.
Di particolare rilevanza è l'art. 5 del disegno di legge che stabilisce i criteri direttivi specifici di semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza antincendio dei prodotti, nel rispetto dei seguenti principi:
- revisione delle attività soggette ai procedimenti concernenti la prevenzione degli incendi e dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l’evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia;
- semplificazione dei procedimenti concernenti la prevenzione degli incendi con particolare riferimento alle attività con minore complessità ai fini antincendio;
- semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza;
- semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza sui prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE;
- semplificazione delle procedure sanzionatorie relative alle contravvenzioni in materia di prevenzione degli incendi accertate in luoghi diversi da quelli di lavoro.
Il documento è scaricabile liberamente dal sito web del Senato, al seguente link