"Decreto Controlli": Circolare 0017 del 02.01.2026 | Ulteriori istruzioni operative
Con la Circolare 0017 del 02.01.2026 il CNVVF ha emanato nuove indicazioni circa l’attuazione del D.M. 01.09.2021, noto come Decreto Controlli.
L'obiettivo primario della circolare ministeriale è quello di definire in modo univoco le modalità di accertamento dell'idoneità necessarie per ottenere la qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio, in piena attuazione "Decreto Controlli".
Il contesto normativo di riferimento
Prima di esaminare le nuove indicazioni, è opportuno ricordare che il principale riferimento normativo in cui si inseriscono è costituito dal Decreto 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 25 settembre 2021, che ha rappresentato una svolta per il settore, istituendo formalmente la figura del tecnico manutentore qualificato come requisito essenziale per poter eseguire interventi su impianti, sistemi e attrezzature antincendio.
In particolare, attraverso l'articolo 4 del decreto è stato stabilito che gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici manutentori che abbiano ottenuto la qualifica secondo le procedure definite nell'allegato II del decreto stesso. La qualifica è rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VVF.) solo a seguito del superamento di uno specifico esame di idoneità.
Questo quadro normativo generale trova la sua applicazione pratica nelle fasi di accertamento (esame) che ogni candidato dovrà affrontare.
Esame di qualificazione
Le tre fasi sequenziali che compongono l'esame di qualificazione sono state progettate per valutare le competenze del tecnico manutentore, garantendo una valutazione completa del candidato, dalle conoscenze teoriche alle abilità pratiche e relazionali.
La prima fase del processo di valutazione è di natura documentale e non prevede un'interazione diretta con il candidato. In questa fase la Commissione esaminatrice si occupa di valutare il curriculum vitae del candidato e verificare la documentazione allegata, che deve comprovare le attività lavorative e formative dichiarate nel CV (attestati, certificazioni, etc.).
In effetti, questa fase non è una mera formalità, ma costituisce la prima componente di valutazione a punteggio dell'esame, basata sui criteri definiti nella Circolare DCPREV n. 19631 del 3 dicembre 2024.
La seconda fase prevede una prova scritta. Questa prova è prevista solo per il "caso 1" e mira a verificare le conoscenze teoriche del candidato.
L’esame si conclude con la terza fase che prevede una prova oral-pratica, che consiste in una sessione combinata orale e pratica, che include anche simulazioni di interventi operativi. L'obiettivo è quello di valutare le competenze tecniche del candidato nell'esecuzione di attività di manutenzione e analizzare, tramite osservazione diretta, le abilità relazionali e comportamentali, ovvero la capacità del tecnico di gestire la situazione e interagire in modo professionale.
Procedure amministrative (istanza e costi)
Il primo passo fondamentale nel percorso verso la qualificazione è la presentazione di una domanda (istanza d’esame) alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica CNVVF oppure alla Direzione VF Regionale competente per territorio rispetto alla sede scelta per l’esame, accedendo al Portale Informatico del CNVVF, nella sezione specifica "Servizi al cittadino - Abilitazione tecnici manutentori qualificati", previa autentificazione digitale tramite SPID/CIE, e compilando l’apposito form web. La procedura guiderà il candidato nella compilazione della richiesta.
In fase di compilazione della domanda, il tecnico manutentore potrà inserire uno o più presidi. Per ciascun presidio selezionato, il tecnico manutentore dovrà scegliere una sede tra quelle disponibili per presidio indicato e specificare in quale caso d’esame rientra (caso 1 o caso 2) per procedere poi ad inserire gli allegati richiesti. Per il riconoscimento dei requisiti per il caso 2, la documentazione da allegare dovrà essere attinente allo specifico presidio oggetto d’esame (attestazione di servizio e certificati).
Ricordiamo che chi intende qualificarsi, prima di procedere alla presentazione dell’istanza, collegandosi al portale, è tenuto a prendere preventivamente contatto con la Sede d’esame presso cui intende svolgere l’esame per gli adempimenti amministrativi correlati allo svolgimento dell’esame stesso. Questo significa che il tecnico dovrà acquisire dalla Sede d’esame il “PREACCORDO” (documento che dovrà essere caricato sulla piattaforma insieme agli altri allegati richiesti).
Per completare la richiesta, il candidato dovrà verificare la correttezza dei dati inseriti e provvedere al pagamento della marca da bollo e del contributo amministrativo di € 116,00 (tramite PagoPA).
Confermando sul portale la richiesta, la stessa sarà trasmessa automaticamente alla Direzione VVF competente.
Organizzazione e logistica delle sessioni d'esame
La circolare 0017 del 02.01.2026 fornisce indicazioni precise anche sugli aspetti logistici, con l'obiettivo di garantire uniformità, equità ed efficienza nello svolgimento degli esami su tutto il territorio nazionale.
Per quanto concerne la durata dell'esame è chiarito che quella complessiva per ogni singolo candidato è stabilita in 40 minuti. Questo intervallo di tempo include tutte le attività, dall'analisi della documentazione allo svolgimento delle prove scritta e orale-pratica, fino alla verbalizzazione finale da parte della commissione.
In merito al numero di candidati è indicato che, di norma, ogni sessione d'esame deve prevedere un numero minimo di 5 candidati. La circolare specifica tuttavia che è consentito procedere anche con un numero inferiore, qualora ciò sia necessario per contenere i tempi di attesa e garantire l'efficienza del servizio.
Inoltre, è indicato che è responsabilità delle Direzioni competenti (Regionali o Centrale) programmare il calendario delle sessioni, assicurando i tempi tecnici necessari per consentire a ogni candidato di sostenere un esame completo e accurato.
Scadenze
Ricordiamo che, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2025, è stata prorogata al 25 settembre 2026 la scadenza per l’ottenimento della qualifica di tecnico manutentore antincendio, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021.
Il provvedimento, entrato in vigore il 19 agosto 2025, stabilisce che a decorrere da tale data potranno operare esclusivamente i soggetti in possesso della qualifica.
Per questa ragione, gli operatori del settore sono tenuti a presentare tempestivamente le istanze di ammissione agli esami, al fine di completare il percorso di qualificazione entro i termini previsti.
Il testo completo della Circolare 0017 del 02.01.2026 è disponibile al seguente link.
Pubblicata la Circolare CNVVF n. 14644 del 10 settembre 2025
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la Circolare n. 14644 del 10/09/2025, che fornisce importanti chiarimenti in merito al Decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18/08/2025.
Il decreto dispone la proroga al 25 settembre 2026 del termine di entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, previsto dall’art. 4 del DM 1° settembre 2021.
La circolare precisa che:
- Tutti gli strumenti previsti dalla normativa (piattaforma informatica, sedi d’esame, percorsi formativi) sono ormai pienamente operativi su scala nazionale;
- La fase transitoria rimane in vigore fino al 25 settembre 2026, ma è avviata la transizione verso il regime ordinario, nel quale le disposizioni regolamentari trovano applicazione uniforme su tutto il territorio;
- Dal 26 settembre 2026, l’attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere svolta esclusivamente da tecnici qualificati, in possesso dell’attestato rilasciato secondo le procedure previste dal DM 1° settembre 2021;
- I nulla osta transitori (NOT) già rilasciati restano validi per un anno dalla data di emissione, ma comunque non oltre il 25 settembre 2026;
- I NOT rilasciati dopo il 25 settembre 2025 scadranno comunque il 25 settembre 2026, indipendentemente dalla data di rilascio.
Viene inoltre ribadito che l’utilizzo del Portale Informatico nazionale è obbligatorio per tutte le attività di qualificazione.
Le Direzioni Regionali, Interregionali e i Comandi Provinciali sono chiamati a:
- Concludere la valutazione delle istanze già ricevute;
- Rilasciare i NOT solo per domande formalmente complete;
- Fornire adeguata informazione agli operatori circa le nuove scadenze;
- Garantire il pieno supporto tecnico e organizzativo per le sessioni d’esame.
Tutte le procedure transitorie indicate nelle precedenti circolari devono intendersi definitivamente superate sul piano gestionale, anche se il termine ultimo per la qualificazione resta fissato al 25 settembre 2026.
Qui disponibile la circolare 14644 del 10.09.2025
Proroga della scadenza per la qualifica di tecnico manutentore antincendio
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto 2025, è stata prorogata al 25 settembre 2026 la scadenza per l’ottenimento della qualifica di tecnico manutentore antincendio, come previsto dall’articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021.
Il provvedimento, entrato in vigore il 19 agosto 2025, concede quindi un ulteriore anno di tempo agli operatori del settore per completare il percorso di qualificazione obbligatoria.
Questa proroga rappresenta un passaggio rilevante per i professionisti impegnati nel settore della sicurezza antincendio, che possono così programmare con maggiore gradualità la conclusione del percorso formativo e l’accesso agli esami previsti dalla normativa.
Il testo completo del Decreto è disponibile al link.
Circolare del CNVVF prot. n. DCPREV 5536 del 28 marzo 2025
Con l'emanazione della Circolare n. 5536 del 28 marzo 2025, sono state fornite nuove indicazioni per l’implementazione del Decreto Ministeriale (D.M.) 1° settembre 2021.
In particolare, con questo atto sono fornite utili informazioni per i Soggetti Formatori circa l'uso della “area personale” presente sul portale informatico dedicato al D.M. 1° settembre 2021, dove potranno gestire in autonomia le anagrafiche dei propri centri di formazione e sedi d’esame, con la possibilità di aggiungerne di nuovi o eliminarli, così come la gestione dei relativi presidi antincendio.
E' stato inoltre ricordato che il Decreto Ministeriale 13 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2024, ha prorogato al 25 settembre 2025 esclusivamente l’entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione dei manutentori, come previsto dall'articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021.
In effetti, questa precisazione può essere interpretata come un invito ai tecnici manutentori antincendio ad avviare immediatamente l'invio delle istanze d'esame.
Qui è disponibile la Circolare CNVVF n. 5536 del 28 marzo 2025.
Circolare del CNVVF prot. n. DCPREV 1823 del 3 febbraio 2025
Diffusa la Circolare del CNVVF prot. n. DCPREV 1823 del 03/02/2025 che integra il punto 2.1 della precedente Circolare prot. n. DCPREV 19631 del 3/12/2024, che aveva fornito indicazioni operative riguardo alla presentazione delle domande e l'organizzazione delle sessioni d’esame per la qualifica di tecnico manutentore qualificato antincendio.
La nuova nota fornisce dettagli sull'integrazione della procedura organizzativa provvisoria per l'esame, con indicazioni specifiche sulla compilazione, registrazione e rilascio dell'attestato provvisorio di tecnico manutentore qualificato antincendio.
A seguito del superamento della prova d'esame, la Direzione VVF dovrà seguire una serie di operazioni per il rilascio dell'attestato di tecnico manutentore qualificato:
- Predisposizione del documento che attesta il superamento dell’esame, seguendo il modello riportato nel file Word allegato.
- Firma del documento da parte del Direttore DVVFSPDC.
- Protocollazione del documento tramite l’applicativo VIGILIa.
- Rilascio del documento protocollato al candidato.
Queste operazioni garantiranno il corretto rilascio dell'attestato al candidato che ha superato l’esame.
Leggi la circolare prot. n. DCPREV 1823 del 03/02/2025
Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024
Con la Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 del CNVVF, sono state fornite ulteriori indicazioni concernenti l’implementazione del Decreto 1° settembre 2021, noto come Decreto controlli.
Un atto di particolare rilevanza per il settore antincendio, in quanto sono fornite puntuali chiarimenti sulle principali modifiche introdotte con il DM 13 settembre 2024 e le informazioni circa le modalità di presentazione della domanda di esame e l’organizzazione delle sessioni d’esame.
Attraverso questo atto è stato inoltre definito il “Disciplinare d’esame per la qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato Antincendio” con il quale sono indicate puntualmente le modalità d’esame.
Si segnala che con la Circolare n. 19631 sono specificati anche gli aspetti relativi l’Aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati: l’attestato di qualificazione avrà una validità di 5 anni, al termine del quale si dovrà svolgere un corso di aggiornamento. In caso di non adempimento, il tecnico manutentore qualificato perderà temporaneamente la qualifica e verrà sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti.
La Circolare n. 19631 del 3 dicembre 2024 è disponibile al seguente link.