Direttiva Macchine 2006/42/CE

Nota di approfondimento UCT. Dispositivi per la movimentazione e trasporto rotori.

Tipicamente, il trasporto e la movimentazione dei rotori (uno dei principali elementi di Turbine a Gas, Turbine a Vapore e Alternatori) avvengono attraverso l’utilizzo delle cosiddette “selle”. Si tratta di un dispositivo costituito da un telaio distanziale, al quale sono collegati i due telai dei cavalletti sui quali vengono poggiate ed assicurate le due estremità del rotore.

Nella configurazione tipica, il sistema non è modulare e/o registrabile e può comprendere anche una struttura di carpenteria che ha la funzione di proteggere il rotore (una sorta di “guscio”). La sella può essere movimentata tramite sollevamento per essere caricata sul mezzo di trasporto prescelto (appositi camion, treni o navi).

La presente nota ha lo scopo di chiarire la corretta applicazione alle selle sopra descritte della Direttiva Macchine 2006/42/CE, ossia se devono essere considerate accessori di sollevamento ai sensi della Direttiva oppure attrezzature supplementari utilizzate per garantire la stabilità dei rotori durante il trasporto, non rientranti in quanto tali nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE (ossia incastellature dei rotori per il trasporto).

Contesto Legislativo

La Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal DLgs 27 gennaio 2010 n. 17, si applica anche agli accessori di sollevamento, cosi definiti dall’articolo 2 comma d): “componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento”.

In quanto rientranti nel campo di applicazione della Direttiva, il produttore di un accessorio di sollevamento è soggetto a tutti gli obblighi previsti per il produttore di una macchina (marcatura, dichiarazione di conformità, istruzioni per l’uso ecc.), anche nel caso di un accessorio costruito per uso proprio.

In merito alla definizione di “accessorio di sollevamento” sopra riportata, occorre evidenziare come la Guida della Commissione Europea (“Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC”, edizione 2.1, luglio 20171) specifica che sono considerati accessori di sollevamento anche i dispositivi destinati all’uso come imbracature indipendenti o in una varietà di combinazioni composte dall’utilizzatore come, ad esempio, un’imbracatura multipla.

Si evidenzia invece che i componenti destinati ad essere incorporati nelle imbracature e che non saranno impiegati separatamente non sono considerati accessori di sollevamento.

Sempre la Guida della Commissione Europea, riporta (paragrafo §412) un elenco di varie categorie di attrezzature utilizzate per le operazioni di sollevamento, indicando quali categorie sono considerate “accessori di sollevamento”. L’elenco non è esaustivo ma è inteso ad agevolare l’interpretazione uniforme e l’applicazione della direttiva macchine agli accessori di sollevamento.

Per una corretta interpretazione dell’elenco, nella Guida sono indicate alcune considerazioni. Di norma, le macchine di sollevamento sono dotate di un dispositivo di tenuta del carico quale, ad esempio, un gancio. Tali dispositivi di tenuta del carico incorporati nelle macchine di sollevamento non devono essere considerati accessori di sollevamento. Tuttavia, considerata la varietà di forma, dimensioni e natura dei carichi da sollevare, le attrezzature spesso sono poste fra il dispositivo di tenuta del carico della macchina di sollevamento e il carico stesso, oppure sul carico stesso, per tenerlo in fase di sollevamento. Tali attrezzature si definiscono accessori di sollevamento.

I prodotti che sono immessi separatamente sul mercato per essere incorporati nel carico a tal fine sono anch’essi considerati accessori di sollevamento. Infine, il dispositivo posizionato fra il dispositivo di tenuta del carico della macchina
di sollevamento e il carico stesso viene considerato un accessorio di sollevamento, anche se fornito con la macchina di sollevamento o con il carico

Infine, occorre evidenziare che tra i dispositivi inseriti nell’elenco del paragrafo §412 della Guida come non soggetti alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, si evidenziano i due seguenti (pagina 428):

  • Sistema di impilaggio per l'immagazzinamento, il trasporto e il sollevamento delle pale delle turbine eoliche (esempio n. 31)
  • Container con occhielli per operazioni di sollevamento, utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di merci (esempio n. 26)

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, è opinione dell’Associazione UCT che: “le selle utilizzate per trasporto e la movimentazione dei rotori di Turbine a Gas, Turbine a Vapore e Alternatori non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE.”

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