ART. N . 1
Dell'Unione possono fare parte le imprese che, avendo i requisiti voluti dallo Statuto della Federazione, si dedicano alla produzione di Turbine Idrauliche, a Vapore a Gas ed Eoliche. Le imprese potranno essere eventualmente riunite in Gruppi.
ART. N. 2
L'Unione - entro il più vasto ambito dei compiti conferiti dallo Statuto alla Federazione, escluso sempre ogni fine di lucro ha lo scopo di prendere in particolare esame lo studio e la risoluzione dei problemi specifici della categoria, di integrare i predetti compiti e di assistere le imprese partecipanti in tutto quanto possa riferirsi alla loro attività specifica di settore.
ART. N. 3
Sono organi dell'Unione:
- l'Assemblea dell'Unione
- il Presidente dell'Unione
- il Vice Presidente dell'Unione.
ART. N. 4
L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle imprese aderenti alla Federazione e facenti parte dell'Unione, con facoltà per ciascuno di essi di farsi sostituire da persona apposita¬mente delegata scelta fra i partecipanti all'Unione. Non è ammessa però più di una delega per la stessa persona.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta almeno da una delle imprese partecipanti all'Unione.
La convocazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
Dovrà contenere l'ordine del giorno. Nei casi di assoluta urgenza i venti giorni saranno ridotti a dieci. Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza (metà più uno) delle imprese dell'Unione, mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
La seconda convocazione, salvo non sia diversamente indicato nell'avviso, si intende fissata per un ora dopo quella della prima.
Per le delibere - prese a maggioranza assoluta di votanti e senza tenere conto degli astenuti ogni impresa ha diritto ad un voto. Prevale, in caso di parità, il voto del Presidente. Le vota¬zioni possono avvenire anche per scrutinio segreto, se questo sistema è stabilito dall'Assemblea su proposta del Presidente.
Le delibere di Assemblea prese in conformità del Presente Regolamento obbligano tutti gli aderenti.
ART. N. 5
L'Assemblea ha il compito di:
- a) fissare le direttive di massima per l'attività dell'Unione, e di definire la competenza dell'Unione stessa ed i suoi limiti, in riferimento alle voci merceologiche del Settore
- b) trattare i problemi di carattere generale pertinenti all'attività dell'Unione o che vengano sottoposti dalla Federazione
- c) deliberare su impegni finanziari a carico dell'Unione o su ogni eventuale gestione particolare, qualora ciò si ravvisi necessaria per la tutela di interessi generali che l'Unione intende raggiungere, fermi rimanendo gli impegni contributivi verso la Federazione o quanto altro previsto a questo riguardo nello Statuto dell'ANIMA
- d) fissare l'entità delle contribuzioni a carico degli associati e le modalità di esazione
- e) nominare il Presidente e il Vicepresidente, tutti scelti fra gli Associati dell'Unione
- f) deliberare modifiche o aggiunte al presente Regolamento, sempre nell'ambito ed entro i limiti delle norme statutarie della Federazione.
ART. N. 6
Il Presidente, in accordo con il Vicepresidente, può autorizzare la costituzione di Gruppi. Per la convocazione, le delibere e quanti altro inerente a dette Assemblee di Gruppi, valgono le disposizioni di cui all'art. 4, in quanto applicabili.
ART. N. 7
Nell'eventualità di incarichi a persone estranee alla Federazione, le stesse riceveranno le istruzioni dal Presidente dell'Unione e dovranno agire entro le direttive generali della Federazione. In nessun caso le persone estranee potranno svolgere, anche indirettamente, le funzioni degli organi dell'Unione.
ART. N. 8
Le deliberazioni relative alle spese per il funzionamento dell'Unione devono essere sempre condizionate alla disponibilità finanziaria dell'Unione stessa. In nessun caso possono essere richieste anticipazioni alla Federazione.
Nel caso di pagamenti indilazionabili nell'interesse dell'Unione, la Federazione - su richiesta scritta del Presidente dell'Unione può provvedere al pagamento per ragioni di urgenza ma conserva il diritto all'immediata rifusione da parte dell'Unione e, subordinatamente, da parte degli aderenti alla stessa in misura proporzionale all'ultima quota unionale deliberata.
ART. N. 9
Il Presidente dell'Unione, scelto fra i rappresentanti delle associate componenti l'Unione stessa, potrà, su analoga decisione dell'Assemblea, essere coadiuvato dal Vicepresidente. I suoi compiti sono:
- presiedere l'Assemblea
- rappresentare l'Unione in seno al Consiglio Direttivo dell'ANIMA, di cui fa parte di diritto fino a quando è in carica, e tenere i contatti con la Presidenza, con la Segreteria Generale e con gli Organi Esecutivi della Federazione per tutte le questioni di interesse generale dell'Unione e per l'attuazione delle delibere di Assemblea
- prendere, in caso di improrogabile necessità, decisioni di urgenza anche se di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica. Organo che il Presidente dovrà convocare al più presto, e comunque entro 15 giorni dalla data della delibera di urgenza. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente dell'Unione potrà essere sostituito dal Vice Presidente in tutte le sue funzioni, esclusa la partecipazione al Consiglio Direttivo della Federazione, che è personale.
ART. N. 10
Il Presidente dell'Unione dura in carica due anni, ed è rieleggibile. Qualora, per qualsiasi motivo, dovesse lasciare la carica prima della scadenza del mandato, il nuovo Presidente integrerà il biennio in corso e potrà essere rieletto.
ART. N. 11
Il Presidente dell'Unione deve dare riscontro alle richieste di parere in merito alle domande di iscrizione di nuove associate secondo la procedura prevista dal 4° e dal 5° comma dell'art. 4 dello Statuto dell'ANIMA. In ogni caso, le delibere prese dalla Giunta Esecutiva in materia di nuove iscrizioni alla Federazione, sono vincolanti anche agli effetti dell'iscrizione all'Unione competente per il settore, che avviene di diritto, indipendentemente dal parere espresso dagli Organi Direttivi dell'Unione, in conformità al primo comma del presente articolo.
ART. N. 12
Lo scioglimento dell'Unione può avvenire con delibera dell'Assemblea (e salvo ratifica per parte della Giunta Esecutiva della Federazione) a maggioranza assoluta di voti di tutte le imprese partecipanti all'Unione.
ART. N. 13
Il presente Regolamento integra lo Statuto della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine. – ANIMA).
Modifiche apportate
- Verbale Assemblea Unione Turbine 30.11.2000
- Verbale Assemblea Unione Turbine 21.3.2005
- Verbale Assemblea Unione Turbine 15 marzo 2006.