L’articolo 103 del Decreto Legge Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18) ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
Per far chiarezza, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato la delibera n. 312/2020 recante "Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni" con la quale si prova a garantire, durante l’emergenza sanitaria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione.
La nuova delibera dell'ANAC entra nel dettaglio:
della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici:
1. Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte.
2. Procedure di selezione in corso di svolgimento.
della fase di esecuzione del contratto:
I. Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
L’ANAC ha inviato al Governo e al Parlamento, oltre alla delibera n. 312/2020, l’Atto di segnalazione n. 4 del 9 aprile 2020 concernente l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 così come modificato dal decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020 nel settore dei contratti pubblici con cui viene segnalato che è necessario prevedere misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l’affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive (la cosiddetta “fase 2”).