L’entrata in vigore, originariamente prevista per luglio 2020, è stata più volte posticipata e, a oggi, è prevista al 1° luglio 2021.
Per MACSI si intendono quei manufatti che hanno, o sono destinati ad avere, una funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche in forma di fogli, pellicole o strisce realizzati, anche parzialmente, in plastica, e non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche, e ancora i prodotti semilavorati, comprese le preforme - modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1084, lettera i) - realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
L’unica esclusione riguarda i MACSI compostabili, dispositivi medici predefiniti e i MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.
Tale imposta, fissata in 0,45 €/kg, è dovuta unicamente per la quantità di materia plastica vergine contenuta nei MACSI, e quindi non è dovuta sulla materia plastica che proviene da processi di riciclo.
L’imposta:
- sorge al momento della produzione, dell’importazione o dell’introduzione da Paesi UE dei MACSI;
- è esigibile all’atto di immissione in consumo nel territorio dello Stato;
- è rimborsata a operatori economici per MACSI ceduti in UE o esportati;
- non è versata se l’importo dovuto è inferiore o pari a euro 25.
I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono:
- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante, ovvero il soggetto, residente o no nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali - non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche, altri MACSI la cui imposta è dovuta da un altro soggetto;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica, ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.
L’entrata in vigore di tali disposizioni, da attuarsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stata posticipata prima al 1° Gennaio 2021 (art. 133, D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e successivamente, con la Legge di bilancio 2021 (comma 1084, lettera i, L. 30 dicembre 2020, n. 178,) al 1° Luglio 2021.
Le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 devono comunque essere stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Seppur in fase di discussione, si segnala che sono stati presentati alcuni emendamenti al DL Milleproroghe tra cui la proroga all’entrata in vigore della Plastic Tax al 1° gennaio 2022; la decisione finale su tali proposte sarò presa entro la fine di febbraio, nel rispetto della tempistica per la conversione in legge del DL Milleproroghe.