L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in cui si chiede se il fornitore di energia elettrica possa essere cessionario del credito di imposta, in considerazione del collegamento tra tale indispensabile fornitura e il proprio processo produttivo.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in cui si chiede se il fornitore di energia elettrica possa essere cessionario del credito di imposta, in considerazione del collegamento tra tale indispensabile fornitura e il proprio processo produttivo.
L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente chiarito che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti di fruizione delle detrazioni di cui all'articolo 14, del D.L. n. 63 del 2013, restando impregiudicato al riguardo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia segnala che l'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha previsto che per gli interventi di efficienza energetica i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 le relative spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’Agenzia ha quindi concluso la sua risposta riportando che il credito d'imposta in argomento è ritenuto cedibile ai fornitori della società che esegue gli interventi (ad esempio il fornitore di energia elettrica). Quindi, il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che se non lo cede a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione.
Il link all'interpello