Con la conversione in Legge del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 GURI n. 10 del 29 febbraio 2020) è stata introdotta (art. 3) una proroga al completamento degli adeguamenti di prevenzione incendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.
Nuove termine per il completamento dell'adeguamento è il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale.
E' stato inoltre precisato che per le strutture site in particolari contesti (territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 ottobre 2018, dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e in specifici comuni sempre colpiti da eventi sismici) il termine per il completamento dell'adeguamento è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando entro il 31 dicembre 2020.
Da ultimo, per i rifugi alpini viene rimandato al 31 dicembre 2020 il termine previsto nel Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69, 'Decreto del Fare'.
Il testo del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 è disponibile al seguente link.