7 gennaio 2020

Direttiva RoHS – Aggiornamento su esenzione relativa a "Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso"

In merito alla corretta applicazione della Direttiva RoHS, segnaliamo un aggiornamento relativo all’esenzione 6 c) prevista dalla Direttiva, che regola l’utilizzo del piombo nelle leghe di rame.

Nell’ambito dell’applicazione dei requisiti della Direttiva, l’obbligo di rispetto dei limiti massimi ammissibili per le sostanze pericolose non si applica alle applicazioni elencate agli allegati III e IV del testo della Direttiva, che godono di specifiche esenzioni. Attualmente, l’esenzione 6 c) relativa all’uso del piombo nelle leghe di rame è regolata dalla Direttiva Delegata (UE) 2018/741, che definisce specifiche scadenze temporali dell’esenzione stessa sulla base della categoria cui appartiene la AEE alla quale tale esenzione si applica. Il riepilogo delle scadenze attualmente in vigore è riportato nell’estratto della Direttiva in allegato.

La Direttiva prevede che richieste di estensione di esenzioni in vigore devono essere avanzate alla Commissione almeno 18 mesi prima della loro scadenza. In considerazione di tale tempistica, un consorzio europeo (denominato RoHS Umbrella Industry Project) ha preparato un dossier con la richiesta specifica di rinnovo dell'esenzione 6 c)

Il testo del dossier del consorzio è riportato in allegato alla seguente news, se approvato al termine del procedimento, l’estensione dell’esenzione per la durata massima prevista dalla direttiva (cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 e sette anni per le categorie 8 e 9).

 

Seguiranno aggiornamenti sull’iter della richiesta del consorzio, il cui processo di approvazione dovrebbe concludersi nei prossimi mesi

7.01.2020

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