L'Agenzia delle Entrate, lo scorso 10 luglio, ha emanato il Provvedimento Prot. n. 259854/2020 con il quale ha definito criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta al 60%:
- per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (ammontare massimo spese ammissibili: 80.000,00€)
- per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 125 (ammontare massimo spese ammissibili: 60.000,00€)
- nonché le modalità di comunicazione (telematica) e l’opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per quanto riguarda la comunicazione, i soggetti beneficiari (soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico) potranno inviarla:
- per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (nel caso in cui dovesse essere inviata dopo il 31 dicembre 2020, saranno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020);
- per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Nel primo caso, il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione o ceduto, anche in maniera parziale (fino al 31 dicembre 2021).
Nel secondo caso il credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione oppure ceduto, anche in maniera parziale (fino al 31 dicembre 2021).
Il testo della Circolare, il modello di comunicazione e le relative istruzioni, nonché il dettaglio delle attività ammesse sono consultabili al seguente link.