24 marzo 2020

Coronavirus e prevenzione incendi, le precisazioni dei Vigili del Fuoco

Una circolare dei Vigili del Fuoco segnala l'impatto di alcuni articoli del Decreto-Legge su aspetti di prevenzione incendi

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla luce della pubblicazione del Decreto-Legge 17 marzo 2020 “DL Cura Italia” ha diramato – lo scorso 19 marzo – una circolare con cui segnala l'impatto di taluni articoli del Decreto-Legge su aspetti di prevenzione incendi.

Nella fattispecie sono considerati i seguenti:

  • art. 4 Disciplina delle aree sanitarie temporanee
  • art. 83 Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
  • art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza 

Con riferimento all'articolo 4, viene rimarcato che:

  • Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono essere eseguite in deroga agli obblighi di cui al DPR 151/2011 'Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi'.
  • Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Relativamente all'articolo 83 viene sottolineato che:

  • Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. 
  • Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. 
  • Rientrano in tali casistiche i procedimenti D.lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, essendo gli stessi procedimenti volti alla depenalizzazione di contravvenzioni penali. 

Da ultimo, per quanto riguarda l'articolo 103 si individuano le seguenti 

  • Ai fini del computo dei termini dei procedimenti ed i controlli di cui al DPR 151/2011 'Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi' e quelli relativi al d.lgs. 105/2015 'Attuazione della direttiva 012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose' pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Conservano validità fino al 15 giugno 2020:

  • Le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del DPR 151/2011, 
  • I corrispondenti procedimenti previsti dal d.lgs 105/2015, 
  • Le omologazioni dei prodotti antincendio
  • I termini fissati dall’art. 7 del DM 5 agosto 2011 'Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno' (s.m.i.) ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.


Il 12 marzo 2020, era già stata poi emanata una disposizione interna con la quale  si intendevano sospese:

  • le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica 
  • i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria
     
24.03.2020

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