29 giugno 2020

Abilitazione per conduzione carrelli elevatori - validità della proroga introdotta dalla Legge Cura Italia

Il Decreto Legge CURA ITALIA del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (e da ultimo modificato dal D.L. 24/2020) all’art. 103, comma 2 disciplina i termini di validità di atti amministrativi, autorizzazioni, titoli e certificazioni in scadenza prevedendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020”

 

Occorre inoltre osservare che il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’art. 73 prevede, in capo al datore di lavoro, particolari obblighi di informazione, formazione e addestramento con riguardo all’attrezzatura di lavoro utilizzata. In particolare, per quanto attiene agli strumenti per i quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, individua espressamente tra tali attrezzature anche i carrelli i) semoventi a braccio telescopico; ii) industriali semoventi; iii) Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi.

 

Il medesimo Accordo inoltre, oltre ad individuare i soggetti formatori all’uopo abilitati, disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento dei corsi di formazione al termine dei quali sarà rilasciata l’attestazione di abilitazione previo superamento di specifiche prove.

 

E’ infine da considerare l’attuale vigenza del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, come da ultimo integrato lo scorso 24 aprile, il quale prevede la sospensione ogni attività di formazione, anche obbligatoria, in modalità in aula. A tal riguardo è stato espressamente stabilito che “il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”.

 

In conclusione, secondo una lettera sistematica delle citate disposizioni di legge appare possibile concludere che, tenuto che l’abilitazione per la conduzione di un carrello elevatore:

 

  1. necessita di un vero e proprio corso di formazione ai fini del suo rinnovo;
  2. il certificato lasciato al termine del corso è definito ex lege come “attestato di abilitazione

 

tale abilitazione, qualora in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientra nella previsione di cui all’art. 103 della Legge n. 27/2020 e, pertanto, conserva la propria validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

29.06.2020

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