Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il Regolamento (CE) n. 1493/2007 è stato abrogato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.
Rispetto al precedente Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese agli operatori soggetti e ad apparecchiature e prodotti:
- controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
- obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
- obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
- controllo dell’uso di F-gas (articolo 13).
Inoltre, il Regolamento introduce:
- ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);
- specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
- riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).
Campo di Applicazione
Disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione (e provvedimenti accessori connessi) e condizioni per l’immissione in commercio gas fluorurati a effetto serra. Introduzione di limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi.
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