(Aggiornamento del 07.05.2025)
Le presenti FAQ sono frutto di un lavoro di analisi e valutazione delle disposizioni del Regolamento, condotto nel modo più accurato possibile. Questa raccolta non ha pretesa di essere esaustiva e vuole fornire agli operatori un punto di vista sull’applicazione del Regolamento, fermo restando il fatto che le interpretazioni autentiche possono solo essere fatte dagli Organi europei preposti.
- Cos’è un Regolamento?
Un Regolamento è un atto giuridico di portata generale, vincolante in tutti i propri elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, senza necessità di un decreto (o atto) nazionale di recepimento. In particolare, il Regolamento (UE) 2023/826, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 103 del 18 aprile 2023 ed entrato in vigore l’8 maggio 2023, trova piena applicazione del 9 maggio 2025.
- Quale è lo scopo del Regolamento?
Il Regolamento stabilisce specifiche di progettazione ecocompatibile in relazione al consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche:
- che dipendono dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto;
- che sono progettate per essere usate con una tensione nominale di 250 V o inferiore.
- Cosa si intende per immissione sul mercato?
Un prodotto si intende immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione Europea. Quest'operazione è di norma effettuata dal fabbricante del prodotto. Quando un fabbricante fornisce un prodotto a un distributore o a un utilizzatore finale per la prima volta, tale operazione è sempre designata in termini giuridici come «immissione sul mercato». Qualsiasi operazione successiva, ad esempio da distributore a distributore o da distributore a utilizzatore finale, è definita «messa a disposizione».
Quando vengono messi a disposizione sul mercato dell'Unione, i prodotti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione Europea applicabile al momento dell'immissione sul mercato. Di conseguenza, i prodotti nuovi fabbricati nell'Unione Europea devono rispettare le disposizioni della legislazione dell'Unione Europea applicabile quando vengono immessi sul mercato, ossia quando vengono messi a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione.
- Cosa si intende per messa in servizio?
La messa in servizio coincide con il primo utilizzo di un prodotto all'interno dell'Unione Europea da parte dell'utilizzatore finale per i fini cui esso è destinato. Il concetto è utilizzato, ad esempio, nel settore degli ascensori, delle macchine, , degli strumenti di misura, dei dispositivi medici, dei dispositivi medico-diagnostici in vitro o dei prodotti contemplati dalle direttive EMC e ATEX, a fianco del concetto di immissione sul mercato, ed estende il campo di applicazione della legislazione dell'Unione Europea al di là del momento della messa a disposizione di un prodotto.
- Il Regolamento si applica a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche?
No, il Regolamento limita il campo di applicazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche di utilizzo di tipo domestico e da ufficio. L'impiego previsto può essere desunto dalle specifiche del fabbricante.
- Quali sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio soggette al Regolamento?
In generale, sono soggetti al Regolamento i prodotti connessi all’energia di cui alle categorie elencate nell’Allegato II quali:
- Apparecchi progettati, sottoposti a prova e commercializzati per uso domestico;
- Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione destinate principalmente all’uso nell’ambiente domestico;
- Apparecchiature di consumo;
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
- Mobili regolabili a motore;
- Elementi edilizi a motore.
- Cosa si intende per elemento edilizio a motore?
L’Allegato I (punto 21) definisce ‘elemento edilizio a motore’ l’apparecchiatura di apertura o di comfort negli edifici, escluse le apparecchiature di ventilazione, che può spostarsi e/o ruotare utilizzando la fonte di alimentazione principale. L’elemento edilizio a motore è dotato di un motore elettrico o di un attuatore e di un’unità di controllo ed è azionato dall’utilizzatore finale mediante un comando cablato e/o senza fili, tramite una rete, o controllato automaticamente con l’uso di sensori.
L’Allegato II individua gli elementi edilizia a motore, che ricomprendono:
- le persiane;
- gli oscuranti per finestre;
- gli schermi;
- le tende da sole;
- i pergolati;
- le tende;
- le porte;
- i cancelli;
- le finestre;
- i lucernari;
- altri elementi edilizi a motore.
Porte/cancelli motorizzati sono quindi considerati elementi edilizi a motore, ai sensi del Regolamento
- Il Regolamento si applica anche alle parti/componenti di un elemento edilizi a motore?
Il Regolamento non è direttamente applicabile a parti/componenti di porte/cancelli motorizzati, che non sono qualificabili come “elementi edilizi a motore”.
- Quali sono gli obblighi del fabbricante di una parte/componente di una porta/cancello motorizzato?
Il fabbricante di una parte o di un componente di una porta/cancello motorizzato non è direttamente obbligato a rispettare quanto previsto dal Regolamento. Diversamente è il fabbricante del porta/cancello motorizzato quale elemento edilizio a motore a dover ottemperare agli obblighi e ai requisiti del Regolamento.
Il fabbricante di una parte o di un componente di un elemento edilizio a motore non è obbligato a dichiarare la conformità al Regolamento, non essendo la singola parte/componente soggetta al Regolamento, ma è opportuno che indichi nel proprio manuale uso e manutenzione i consumi di tale parte/componente e le condizioni per le quali si realizza lo stato di standby.
Esclusivamente in capo al fabbricante della porta/cancello motorizzato, che incorpora la parte o il componente di una porta/cancello, ricade l’obbligo di dichiarare la conformità al Regolamento (e la conseguente apposizione della marcatura CE), assolvendo altresì agli obblighi di informazione di cui all’Allegato III, punto 3.
Nota L’obbligo di dichiarazione della conformità e dell’apposizione della marcatura CE discende dal combinato disposto del Regolamento con la Direttiva 2009/125/CE, Direttiva quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. A norma dell’articolo 5 della suddetta Direttiva, infatti, su di un prodotto oggetto di una misura di esecuzione della medesima (nel nostro caso, il Regolamento) è apposta una marcatura CE ed è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabili.
La dichiarazione CE di conformità deve contenere:
il nominativo e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario,
una descrizione del modello sufficiente a garantirne l’individuazione senza ambiguità,
se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate,
se del caso, le altre norme tecniche e le specifiche utilizzate,
se del caso, il riferimento ad altra normativa comunitaria contemplante l’apposizione del marchio CE applicata,
e l’indicazione e la firma della persona avente titolo per vincolare il fabbricante o il suo mandatario.
- A quali elementi edilizi a motore si applica il Regolamento?
Il Regolamento si applica alle porte/cancelli motorizzati immessi sul mercato o in servizio successivamente al 9 maggio 2025. In caso di successivo intervento per la manutenzione dello stesso, la porta/cancello motorizzato dovrà continuare a mantenere la conformità al Regolamento ed ai parametri ivi indicati e ne risponderà il soggetto che lo ha modificato.
- Il Regolamento ha effetto retroattivo?
No, il Regolamento si applica alle porte/cancelli motorizzati immessi sul mercato o in servizio successivamente al 9 maggio 2025 e non vige, a priori, alcun obbligo di adeguamento di porte/cancelli motorizzati già installati o messi in servizio. Altresì, un intervento di manutenzione su tali porte/cancelli motorizzati che richieda la sostituzione di parti/componenti con parti/componenti funzionalmente identici non comporta un obbligo di adeguamento al Regolamento.
- Le porte pedonali motorizzate sono soggette al Regolamento?
La valutazione delle porte pedonali motorizzate nell’ambito del Regolamento comporta, come ben evidenziato nella Guideline n. 8 predisposta da E.D.S.F. - European Door & Shutter Federation e. V., una deviazione dai requisiti e dalle definizioni date nel Regolamento.
I modi operativi propri e le funzioni di sicurezza richiamate da specifiche norme tecniche portano a ritenere che le modalità standby o spento, come descritte nel Regolamento, non siano compatibili con l'uso previsto delle porte azionate elettricamente (automatiche).