CIADI ha sviluppato uno studio che permette di definire la documentazione tecnica che certifica ogni intervento di bonifica acustica conforme alle leggi o normative di pertinenza.
Attività di controllo ISPRA
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha illustrato i criteri operativi secondo i quali intende condurre l’attività di visite ispettive presso le aziende costruttrici a seguito della pubblicazione del D.M. 4/10/2011.
Il decreto all’art. 3, comma 1 stabilisce che gli Ispettori Ambientali di ISPRA procederanno a verificare che:
- le macchine siano state identificate nel rispetto delle definizioni di cui all’allegato I – Parte A del D.Lgs. n. 262/2002
- le macchine siano accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità contenente le indicazioni di cui all’allegato II – Dichiarazione CE di conformità - del D.Lgs. n. 262/2002
- la copia di dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica delle macchine siano conservate per dieci anni dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare a cui esse si riferiscono
- su ogni macchina sia apposta una marcatura che contenga la marcatura CE di conformità e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito
- non siano presenti altri marchi o iscrizioni apposti sulle macchine tali da trarre in inganno circa il significato della marcatura CE e dell’indicazione del livello di potenza sonora garantito e non ne pregiudichino la visibilità e la leggibilità
- il livello di potenza sonora garantito, nel caso di macchine soggette a limite di emissione acustica, non superi il valore limite di emissione acustica fissato dalla Direttiva
- attraverso l’analisi della documentazione tecnica, le macchine siano state sottoposte ad una appropriata procedura di valutazione della conformità prevista dalla Direttiva.
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