Marcatura CE del Fabbricante e DoP

Sanzioni, dal 9 agosto 2017, se non si compila correttamente la Dichiarazione di Prestazione.

Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106 ‘Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR) - che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CE’ - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 del 10 luglio 2017.

Nel decreto è stato introdotto un articolato corpo di sanzioni (Capo V), con particolare riferimento alle violazioni degli obblighi di dichiarazione di prestazione (DoP) e marcatura CE del fabbricante, a partire dal 9 agosto 2017. Per questa ragione Assosegnaletica ha redatto un FAC-SIMILE di DoP - Dichiarazione di Prestazione per i fabbricanti di segnaletica verticale.
 
All’atto dell’immissione sul mercato, il fabbricante redige la dichiarazione di prestazione (DoP) che descrive la prestazione del prodotto (in termini di livello, classe o mediante descrizione ) in relazione alle caratteristiche essenziali, sulla base della UNI EN 12899-1:2008 (Marcatura CE della segnaletica verticale).

La dichiarazione della prestazione per le pellicole retroriflettenti, costituenti la faccia a vista, è parte integrante della dichiarazione della prestazione per i segnali verticali permanenti (segnali finiti). Ricordiamo poi che per le pellicole a microprismi è necessario far riferimenti agli specifici ETA.

La Dichiarazione della Prestazione è quindi messa a disposizione secondo le prescrizioni del Regolamento (UE) n.305/2011.

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