POSITION PAPER ASSOGRIGLIATI

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CPR AI GRIGLIATI - Chiarimenti sulla marcatura CE

IL CONTESTO

Il Regolamento (UE) n. 305/2011

Il Regolamento (UE) n. 305/2011[1] 'Prodotti da Costruzione' (Regolamento) ha introdotto regole armonizzate:

per l’espressione delle prestazioni dei prodotti da costruzione, in relazione alla specifiche  caratteristiche essenziali

per l’apposizione della marcatura CE sui prodotti da costruzione

Secondo il Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere:

incorporato in modo permanente in opere di costruzione – ossia gli edifici e le opere di ingegneria civile – o in parti di esse, e

la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai così detti requisiti base delle opera da costruzione (Basic Work Requirements – BWR)

Le regole armonizzate sopra richiamate sono state tradotte, in pratica, dal Legislatore nello strumento della Dichiarazione di Prestazione e della marcatura CE ai sensi del Regolamento, che il Fabbricante è tenuto rispettivamente a compilare e ad apporre sul prodotto da costruzione qualora

il prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata al Regolamento

il prodotto da costruzione sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione

 

La norma tecnica armonizzata EN1090-1:2009+A1:2011

La norma tecnica EN1090-1:2009+A1:011 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” è una norma tecnica armonizzata ai sensi del Regolamento e prevede l'obbligo di marcatura CE ai sensi del Regolamento dal 1 luglio 2017 per i componenti strutturali in acciaio e alluminio destinati ad un utilizzo strutturale in ogni tipo di opera da costruzione.

La Commissione Europea, attraverso una dedicata FAQ resa pubblica sul portale della DG Growth – Sezione 'Construction' ha precisato che la marcatura CE ai sensi del Regolamento sulla base della norma tecnica armonizzata EN1090-1:2009+A1:2011 è obbligatoria se:

il prodotto da costruzione è fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;

il prodotto ha una funzione strutturale in relazione all'opera di costruzione;

per funzione strutturale si intende che un eventuale 'guasto/collasso' del prodotto andrebbe a pregiudicare il Requisito Base BWR 1 'Resistenza Meccanica e Stabilità delle Costruzioni';

il prodotto non rientra di già nel campo di applicazione di una norma tecnica armonizzata al Regolamento o non è già conforme a una valutazione tecnica europea.

 

LA MARCATURA CE DEL PANNELLO GRIGLIATO

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, la posizione dell’Associazione ASSOGRIGLIATI Anima Confidustria per la corretta applicazione del Regolamento è la seguente.

Trattando il grigliato metallico, è necessario tenere presente due distinte funzioni:

la funzione intrinseca di sostenere un peso applicato, che deve essere considerata in relazione alla resistenza stessa del grigliato metallico che, soggetto ad una azione (quale può essere un peso o altri carichi), non deve collassare garantendo quindi la sicurezza di beni o persone;

la funzione strutturale di cui al Requisito Base BWR 1 del Regolamento, che deve essere considerata in relazione all’opera da costruzione, per la quale un eventuale cedimento potrebbe comportare il collasso (intero o parziale) dell’opera da costruzione.

Considerando le possibili applicazioni del grigliato metallico:

Il grigliato metallico destinato a quelle applicazioni in cui è richiesto che espleti la sola sua funzione intrinseca – ad esempio la realizzazione di recinzioni e perimetrazioni, divisori e pareti , tamponamenti agli infissi ,… – NON RIENTRA nel campo di applicazione della norma tecnica EN1090-1:20009+A1:2011 armonizzata al Regolamento, obbligatoria dal 1 luglio 2017.

Conseguentemente non necessita di essere accompagnato dalla dichiarazione della prestazione e ed essere marcato CE ai sensi del Regolamento.

Facoltà del fabbricante è comunque quella di accompagnare il prodotto con una dichiarazione inerente le caratteristiche dello stesso.

Il grigliato metallico destinato ad applicazioni strutturali RIENTRA nel campo di applicazione della norma tecnica armonizzata al Regolamento EN1090-1:20009+A1:2011, obbligatoria dal 1 luglio 2017.

Conseguentemente il grigliato metallico destinato ad applicazioni strutturali deve, dal 1 luglio 2017, essere accompagnato dalla dichiarazione della prestazione e ed essere marcato CE ai sensi del Regolamento.

 

 

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