E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo, il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29. Il Decreto entrerà in vigore il 2 aprile 2017 e definirà la disciplina sanzionatoria per la violazione di cui al:
• Regolamento1935/2004 “materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
• Regolamento 1895/2005 “restrizione uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
• Regolamento 2023/2006 “buone pratiche di fabbricazione dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
• Regolamento 282/2008 “materiali e oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
• Regolamento 450/2009 “materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
• Regolamento 10/2011 “materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
Con il provvedimento si predispone l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni degli obblighi contenuti nei regolamenti europei menzionati. Gli obblighi cui sono tenuti produttori e distributori riguardano sia l’attività di produzione, che deve avvenire secondo buone pratiche di fabbricazione affinché i materiali e gli imballaggi utilizzati non comportino alcuna alterazione degli alimenti, sia l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei materiali che non devono fuorviare i consumatori.
Il decreto definisce le sanzioni per gli operatori economici per le seguenti violazioni:
- Violazione dei requisiti generali di cui all’art. 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;
- Violazione degli obblighi di comunicazione;
- Violazione degli obblighi di etichettatura;
- Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006;
- Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (CE) n. 450/2009;
- Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del Regolamento (UE) n 10/2011;
- Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 282/2008;
- Violazioni di lieve entità.
Testo del decreto