Violazione disposizioni materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Dlgs. 10 Febbraio 2017 n. 29 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017, n. 65.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo, il Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29. Il Decreto entrerà in vigore il 2 aprile 2017 e definirà la disciplina sanzionatoria per la violazione di cui al:

•    Regolamento1935/2004 “materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
•    Regolamento 1895/2005 “restrizione uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
•    Regolamento 2023/2006 “buone pratiche di fabbricazione dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
•    Regolamento 282/2008 “materiali e oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
•    Regolamento 450/2009 “materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”
•    Regolamento 10/2011 “materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”

Con il provvedimento si predispone l’apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni degli obblighi contenuti nei regolamenti europei menzionati. Gli obblighi cui sono tenuti produttori e distributori riguardano sia l’attività di produzione, che deve avvenire secondo buone pratiche di fabbricazione affinché i materiali e gli imballaggi utilizzati non comportino alcuna alterazione degli alimenti, sia l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei materiali che non devono fuorviare i consumatori.

Il decreto definisce le sanzioni per gli operatori economici per le seguenti violazioni:

  • Violazione dei requisiti generali di cui all’art. 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004;
  • Violazione degli obblighi di comunicazione;
  • Violazione degli obblighi di etichettatura;
  • Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  • Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006;
  • Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (CE) n. 450/2009;
  • Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del Regolamento (UE) n 10/2011;
  • Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 282/2008;
  • Violazioni di lieve entità.

Testo del decreto

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