F-Gas: aggiornata Guida Attuativa della Commissione Europea

La Commissione ha aggiornato la Guida “Information for importers of equipment containing fluorinated greenhouse gases on their obligations under the EU F-gas Regulation”, destinata agli importatori di apparecchiature precaricate con gas fluorurati ad effetto serra. 

Questi ultimi sono infatti direttamente coinvolti in quanto soggetti che devono attenersi a quanto previsto dal provvedimento in materia di tracciabilità dei gas HFC immessi sul mercato europeo. 

Si ricorda infatti che l’articolo 14 del regolamento stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore caricate con idrofluorocarburi sono immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle apparecchiature sono considerati all’interno del sistema di quote europeo. In particolare, all’atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano che la conformità alle suddette prescrizioni sia pienamente documentata e redigono una specifica dichiarazione di conformità.
In aggiunta, a decorrere dal 1°gennaio 2018, qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, gli importatori di tali apparecchiature assicurano che, entro il 31 marzo di ogni anno, l’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità sia verificata, per l’anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente.

Per ogni immissione sul mercato gli importatori di apparecchiature conservano i documenti di seguito elencati per le apparecchiature oggetto di una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica nell'Unione:
a) dichiarazione di conformità
b) elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica che riporti le seguenti informazioni: le informazioni del modello, il numero di unità per modello, l'individuazione del tipo di idrofluorocarburi contenuto in ciascun modello, il quantitativo di idrofluorocarburi in ciascuna unità arrotondato al grammo più vicino, la quantità totale di idrofluorocarburi in chilogrammi o in tonnellate di CO2 equivalente
c) dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica delle apparecchiature nell'Unione
d) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione
 
Tutte queste informazioni di base, insieme a molte altre specifiche, sono contenute nella Guida della Commissione che ha lo scopo di orientare i soggetti coinvolti alla comprensione e al rispetto degli obblighi introdotti dal nuovo regolamento F-Gas.

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