Al posto della fruizione diretta della detrazione, è prevista la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 novembre 2021.
Il Ddl Bilancio 2022 ha confermato una proroga della misura (comma 29):
• agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di usufruire delle detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica sotto forma di sconto in fatture o credito d’imposta cedibile a banche e intermediari finanziari.
• al 31 dicembre 2025, la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal Superbonus (interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici).
Il comma recepisce nel provvedimento i contenuti del DL Frodi superbonus, prevedendo in particolare:
• l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito /sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% (recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, sismabonus, bonus facciate, installazione impianti fotovoltaici e bonus colonnine di ricarica.
• l’obbligo di asseverazione della congruità dei prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati, facendo riferimento oltre ai prezzari già individuati (prezziario DEI) anche ai valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni, con decreto del MITE da adottare entro il 9 febbraio 2022.