Il 5 settembre scorso l’amministrazione USA ha pubblicato l’ordine esecutivo “Modifying the scope of reciprocal tariffs and establishing procedures for implementing trade and security agreements”, con il quale ha deciso di:
- Dare seguito all’impegno stabilito nell’Accordo Quadro USA-UE di ridurre a zero i dazi reciproci per alcuni prodotti dell'UE e i dazi (+25%) imposti ex sez. 232 su automobili e componenti provenienti dall'UE. Inoltre, stando al punto 3 dell’Accordo Quadro, riteniamo che tali riduzioni tariffarie decorrano a partire dal 1° agosto 2025 in forma retroattiva. Infine, secondo l’O.E., la U.S. Customs and Border Protection provvederà al rimborso dei dazi riscossi, nella misura consentita dalla legge.
- Modificare l’Annex II dell’O.E. del 2 aprile sui dazi reciproci (beni esenti dall’applicazione dei dazi reciproci), come si indica:
- Aggiungendo alcune linee tariffarie (lingotti d'oro e alcuni minerali essenziali e prodotti farmaceutici), che non saranno più soggette a dazi reciproci;
- Eliminando alcune linee tariffarie (prodotti a base di idrossido di alluminio, resina e silicio), che saranno soggette a dazi reciproci.
Le modifiche all’Annex II sono entrate in vigore a partire dall'8 settembre.
- Creare un’ulteriore lista di beni (Annex III) non soggetti a dazi reciproci per tutti i partner commerciali che hanno concluso un accordo con gli USA, che include alcuni aeromobili e parti, alcuni farmaci generici e i ingredienti, risorse naturali non disponibili e prodotti derivati, e determinati prodotti agricoli non coltivati o prodotti in quantità sufficiente negli USA per soddisfare la domanda interna.
L’O.E. riporta che il Segretario al Commercio e il Rappresentante per il Commercio degli USA determineranno quali merci dell'Allegato III si qualificano per le esenzioni tariffarie per ciascun partner commerciale, in base agli impegni definiti nei rispettivi accordi commerciali. In tal senso, riteniamo che avendo raggiunto un accordo con gli USA, tali esenzioni (non è chiaro se tutte o solo alcune) varranno anche per l’UE e che, stando al punto 2 dell’Accordo Quadro, decorrano a partire dal 1° settembre.