A seguito dell’Accordo Quadro USA-UE del 21 agosto, l’amministrazione americana ha emanato due atti per regolarne l’adempimento:
1. Il 5 settembre, attraverso l’O.E. “Modifying the scope of reciprocal tariffs and establishing procedures for implementing trade and security agreements”, gli USA si impegnano ad eliminare il dazio aggiuntivo del 25% su auto e componenti originari dell’Ue (resta in vigore il dazio più altro tra l’MFN applicato dagli USA e il 15% baseline accordato con l’Ue); annunciano la creazione di una lista di beni soggetta unicamente a dazio MFN.
2. Il 25 settembre attraverso la notice “Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade”, gli USA eliminano definitivamente i dazi aggiuntivi su auto e componenti e adottano una lista di beni (tra cui: risorse naturali non prodotte negli USA, aeromobili e parti, prodotti farmaceutici generici, loro ingredienti e precursori) per cui è applicabile il solo dazio MFN, secondo modalità definite.
Al fine di agevolare l’interpretazione e la corretta applicazione delle aliquote tariffarie modificate, la US Customs and Border Protection ha pubblicato la comunicazione “CSMS # 66336270 - Guidance – Implementation of Tariff-Related Elements of the United States-European Union Framework Agreement”, che contiene informazioni rilevanti in relazione a:
• Corretta applicazione dei dazi su auto e componenti, che sono entrati in vigore in maniera retroattiva dal 1° agosto (essendo stata la loro diminuzione decisa il 25 settembre).
• Procedura di richiesta di rimborso per i dazi su auto e componenti indebitamente pagati.
• Dettagli sulle esenzioni dei beni soggetti unicamente al dazio MFN applicato dagli USA (con particolare riguardo a quelli associati alla categoria “Aircraft”, che non sarebbero soggetti neanche al dazio aggiuntivo del 50% su acciaio, alluminio e derivati).