15° pacchetto
Il 16 dicembre scorso è stato adottato il 15° pacchetto di sanzioni dell’UE nei confronti della Russia, che sostanzialmente amplia il listing soggettivo e quello relativo ai vettori marittimi al fine di colpire la flotta ombra del governo russo, in ottica anti elusiva delle restrizioni in atto.
Ulteriori disposizioni sono relative alla tutela delle imprese UE e alle deroghe previste per le operazioni di disinvestimento dal mercato russo.
Nel documento in allegato di Confindustria ulteriori informazioni.
18° pacchetto
Il 18 luglio 2025, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia (Reg. 2025/1494), che amplia in modo significativo l’elenco dei prodotti vietati in esportazione verso la Russia, coinvolgendo anche beni di interesse per il comparto della meccanica.
Di seguito le principali novità da considerare:
Ampliamento delle restrizioni merceologiche: sono stati aggiunti numerosi codici NC che comprendono, tra gli altri, articoli dei capitoli
- 73 (ferro e acciaio),
- 74 e 76 (rame e alluminio),
- 82 (utensili e ferramenta),
- 84 (macchinari e apparecchiature, comprese bilance, compressori, macchine utensili, apparecchi per il lavaggio, imballaggio e trattamento termico),
- 90 (strumenti di misura e controllo).
In diversi casi l’estensione riguarda l’intero codice a 4 o 2 cifre, anche quando la restrizione precedente era limitata a sottovoci più specifiche.
- Periodo transitorio per l’esecuzione dei contratti: per la maggior parte dei prodotti soggetti a nuova restrizione, le esportazioni restano consentite fino al 21 ottobre 2025, se il contratto è stato stipulato prima del 20 luglio 2025. Per alcune voci, la scadenza è prorogata al 21 gennaio 2026.
- Possibilità di autorizzazioni per beni ad uso domestico: sono previste deroghe, su richiesta, per alcuni prodotti del capitolo 84 destinati a uso domestico, tra cui ventilatori elettrici e lavastoviglie industriali. Sono inclusi anche profili in plastica (cap. 39) per la vendita di pavimenti in PVC e alcune sostanze tensioattive (cap. 34).
- Nuovi obblighi per le esportazioni verso Paesi terzi: i codici 8456 30 e 8456 50 (macchine utensili) sono stati aggiunti all’Allegato VII. Se destinati a Paesi terzi, può rendersi necessari un’autorizzazione, qualora vi sia il sospetto che i beni possano essere riesportati o utilizzati in Russia. In questi casi, l’esportatore deve contattare l’autorità nazionale.
- Controlli rafforzati sui soggetti coinvolti nelle operazioni: le restrizioni si applicano anche a operazioni indirette con soggetti finanziari (comprese piattaforme crypto) che possano aggirare i divieti UE. L’Allegato XLV elenca gli enti attualmente soggetti a limitazioni.
Raccomandazioni operative per le imprese della meccanica
- Verificare se i propri prodotti rientrano tra i nuovi codici NC soggetti a divieto.
- Prestare attenzione alla classificazione doganale, da cui dipende l’applicazione delle restrizioni.
- Controllare eventuali deroghe applicabili per contratti già conclusi.
- Valutare tempestivamente la possibilità di richiedere autorizzazioni.
- Monitorare le esportazioni verso Paesi terzi, in particolare se vi è un rischio di riesportazione verso la Russia.
- Verificare i soggetti coinvolti nella catena dell’export, specialmente se operano nel settore finanziario o rientrano negli elenchi sanzionatori.
Un’errata classificazione o l’inosservanza delle misure può comportare blocchi doganali, sanzioni e responsabilità per l’esportatore.
Per qualsiasi richiesta di supporto, è possibile contattare il nostro desk Dogana Facile all’indirizzo massaro@easyfrontier.it oppure l’Ufficio Relazioni Internazionali scrivendo a affari.internazionali@anima.it