Coronavirus: Sicurezza sul luogo di lavoro

Ultimi aggiornamenti: Nota di aggiornamento DL n. 5/2022: le nuove norme sulla durata del green pass rafforzato e per gli stranieri vaccinati o guariti dal COVID-19

Ultimi aggiornamenti: Nota di aggiornamento DL n. 5/2022: le nuove norme sulla durata del green pass rafforzato e per gli stranieri vaccinati o guariti dal COVID-19

Nota di aggiornamento DL n. 5/2022: le nuove norme sulla durata del green pass rafforzato e per gli stranieri vaccinati o guariti dal COVID-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 5/2022, recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Il DL, in vigore dal 5 febbraio scorso, interviene nuovamente sulla durata delle
certificazioni verdi COVID-19 e sul regime della c.d. autosorveglianza.

Inoltre, in linea con una richiesta di Confindustria, il DL introduce una norma volta ad assicurare lo svolgimento delle trasferte di lavoro in Italia da parte di lavoratori stranieri che, sebbene vaccinati o guariti dal COVID-19, non siano in possesso di certificazioni equivalenti ai nostri c.d. green pass rafforzati (es. rilasciate a seguito della somministrazione di vaccini non riconosciuti ovvero rilasciate da più di 6 mesi a seguito di guarigione o di somministrazione di vaccini non riconosciuti).

 

Nuove misure di accesso ai luoghi di lavoro

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Ue residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

È stato introdotto, a partire dal 10 gennaio 2022, fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il green pass rafforzato o Super Green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati, che abbiano compiuto 50 anni, per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green pass.

I lavoratori over 50 che si presenteranno sul posto di lavoro senza essere muniti di Super Green pass saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione del certificato verde. L'accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto rischia una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

In questo decreto, è stato implementato inoltre l'utilizzo dello smart working. Per ciò che riguarda il settore privato, la circolare raccomanda la massima fruizione della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza, fino alla data del 31 marzo, in virtù della proroga dello stato d’emergenza, attraverso modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente.

 

Novità sulle quarantene

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al COVID-19, la quarantena non si applichi:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale (senza richiamo) da 120 giorni o meno; 
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare in caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a valere la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

 

Green Pass sui luoghi di lavoro

Il DL n. 127/2021 ha introdotto l’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro privati. Con questa nota di aggiornamento Confindustria integra l’informativa già pubblicata a fine settembre con alcuni documenti operativi predisposti per supportare le imprese nell’organizzazione e nell’esecuzione delle procedure di controllo delle certificazioni verdi COVID-19.

 

Bozza del Protocollo per la realizzazione di punti di vaccinazione anti Covid19 nei luoghi di lavoro

Il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” contiene le linee guida per definire ed attuare piani aziendali per la vaccinazione dei lavoratori.

Il Protocollo regola le modalità di somministrazione da parte delle aziende dei vaccini anti-COVID-19, specificando che costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda la la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Sullo stesso tema trasmettiamo due documenti utili: 

 

Bozza del Protocollo delle misure anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

Il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19”, è stato aggiornato martedì 6 aprile, durante l’incontro tra il Governo e le parti sociali.  
Il Protocollo, che regola l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio da parte delle imprese, aggiorna e rinnova il precedente accordo del 14 marzo 2020 (poi integrato il 24 aprile) tenuto conto degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo. Il Protocollo dovrebbe inoltre regolare le vaccinazioni sui luoghi di lavoro. Tuttavia, questa parte non è ancora disponibile e la bozza di Protocollo è da considerarsi parziale. 
 
In particolare, il testo del Protocollo stabilisce gli obblighi in capo alle imprese in tema di:

  • Informazione
  • Modalità di ingresso in azienda
  • Modalità di accesso dei fornitori esterni
  • Pulizia e sanificazione in azienda
  • Precauzioni igieniche personali
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Gestione degli spazi comuni
  • Organizzazione aziendale
  • Gestione entrata e uscita dei dipendenti
  • Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
  • Gestione di persone sintomatiche
  • Sorveglianza sanitaria
  • Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

 

Misure di prevenzione contro la diffusione del Covid19

In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile.

Ecco in sintesi le principali raccomandazioni del Ministero della Salute per imprese e lavoratori contenute nel protocollo tra Governo, sindacati e imprese firmato il 14 marzo e integrato il 24 aprile 2020.

Il 13 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri e il ministro della Salute hanno firmato un nuovo Dpcm contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull’intero territorio nazionale.

Il decreto conferma quanto già introdotto dal Decreto legge del 7 ottobre 2020 sull’uso di mascherine sia al chiuso che all’aperto.

In particolare il nuovo DPCM dispone l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Sono fatti salvi i Protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali di cui all’Allegato 12 del DPCM 13 ottobre 2020 e le Linee guida per il consumo di cibi e bevande.

L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.

Con il DPCM 18 ottobre 2020 sono state introdotte ulteriori misure restrittive per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e altri esercizi commerciali. Il DPCM ha disposto anche un allegato A contenente Linee guida per la gestione in sicurezza dirette agli eduatori e operatori scolastici.

 

Procedure di sanificazione, le linee guida del Ministero

Il Ministero della Salute ha ripercorso gli aspetti principali dell’attività di sanificazione di ambienti, superfici, indumenti e tessuti con circolare del 22 maggio 2020, n. 17644. Con sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria.

È necessaria, si legge, la valutazione del contesto attività commerciali, ma anche più in generale, nelle attività produttive, vengono valorizzate tre azioni molto importanti:

  • pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
  • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC o come biocidi dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Per un ulteriore approfondimento mettiamo a disposizione un documento di analisi che riepiloga i principali passi da seguire.

 

Infortunio sul lavoro e responsabilità penale

Inail ha pubblicato un comunicato relativo ai profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali. In particolare, l’Inail ha precisato che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

L’Istituto ha sottolineato come i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro sono diversi da quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ha ricordato che le responsabilità del datore di lavoro devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Infine, l’Inail ha evidenziato che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

 

Aanalisi del nuovo protocollo condiviso di regolamentazione

Venerdì 24 aprile è stato aggiornato e integrato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato lo scorso 14 marzo. Il lavoro è il risultato di una concertazione fra Governo, Confindustria e Sindacati. Il documento è stato pubblicato come Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, che sostituisce il DPCM 10 aprile.

Pur nella conferma della struttura del Protocollo originario, il nuovo documento introduce alcune disposizioni. Riportiamo in un documento di analisi tutte le aggiunte, paragrafo per paragrafo, apportate nel nuovo protocollo. Oltre a un documento che mette a confronto anche visivamente i testi delle due versioni a questo link.

 

Il protocollo di regolamentazione negli ambienti di lavoro

Il primo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro era stato firmato da Governo e Parti Sociali il 14 marzo (aggiornato e integrato con il DPCM 26 aprile 2020).

Nei 13 punti del Protocollo vengono indicate le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi negli ambienti di lavoro: si va dagli ingressi in azienda alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza alla possibilità di rimodulare le attività fino alla gestione di un eventuale caso di Coronavirus.

Trovate in allegato un fac-simile per l'adozione, in ogni singola impresa, del Protocollo - aggiornato al 28 aprile. Si tratta di uno strumento che occorre implementare per proseguire l'attività in sicurezza.

Oltre al fac-simile, è disponibile anche il modello per l'informativa sul trattamento dei dati personali da utilizzare per l'accesso di terzi negli ambienti aziendali, adattandolo ai controlli che saranno declinati nei rispettivi contesti. Il modulo potrà essere utilizzato per rendere sia l'informativa al personale (in questo caso il documento costituirà integrazione delle informative già rese ai lavoratori nel corso del tempo) sia agli esterni sottoposti ai controlli (per esempio fornitori, trasportatori, visitatori).

 

Trattamento dei pati personali, le FAQ

In seguito alle domande più frequenti dei datori di lavoro sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale COVID-19, Anima trasmette un documento di lavoro che raccoglie le risposte del Garante per la Protezione dei Dati Personali elaborate dallo Studio Legale Rucellai&Raffaelli. 

Il documento risponde a domande quali: “Cosa si può chiedere ai lavoratori relativamente alle loro condizioni di salute?”, “Si può comunicare ai colleghi l’identità di un collega risultato positivo al Covid-19?”, o ancora, “Si può chiedere al lavoratore se ha avuto contatti con soggetti positivi e/o se proviene da una delle zone a rischio?”

 

Sicurezza nei cantieri edili, le linee guida

Le linee guida per la sicurezza nei Cantieri pubblicate dal Ministero dei Trasporti il 14 marzo sono state integrate con un decreto del 24 aprile, sempre firmato da MIT e parti sociali. Al suo interno vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Le misure riguardano i titolari del cantiere oltre a tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che sono coerenti con il protocollo di autoregolamentazione sottoscritto il 14 marzo 2020 da Confindustria e sindacati, poi integrato il 24 aprile.

Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni),  la gestione di una persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria.

Il documento raccomanda, comunque:

  • il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • l’incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
  • la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
  • l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale
  • la massima limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
  • l’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.

 

Le misure per la sicurezza del Dpcm 10 aprile

Le nuove misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, sono in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.

Il provvedimento conferma l’obbligo di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto di beni.

Una circolare inviata ai prefetti ribadisce il supporto delle Aziende Sanitarie Locali e delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

 

Infezioni sul luogo di lavoro, le Faq dell'Inail

Sul sito dell'Inail sono disponibili alcuni chiarimenti sui casi di infezione che sono coperti dalla tutela Inail, con una serie di Faq che rispondono alle domande più frequenti dalle modalità di riconoscimento dell’infortunio alle categorie di lavoratori per le quali vale la presunzione di esposizione professionale.

 

Prevenzione incendi, aggiornamenti normativi

In seguito alla pubblicazione del DL "Cura Italia", il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha diramato una circolare con cui segnala l'impatto di alcuni articoli del Decreto Legge su aspetti di prevenzione incendi. Tra i punti messi in evidenza, si precisa che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. 

Potete consultare questa news per maggiori informazioni.

 

Validazione dei dispositivi di protezione individuale

Il decreto Cura Italia ha attribuito in via straordinaria all’Inail la funzione di validazione dei dispositivi di protezione individuale (dpi) da produrre, importare o immettere in commercio fino al termine dell’emergenza Coronavirus. Viene precisato che la deroga si applica solo ai dpi che mitigano i rischi da Covid-19, per cui è necessario inviare una documentazione che deve includere una relazione tecnica descrittiva.

Sul sito dell’Inail trovate la documentazione necessaria e le istruzioni operative per la richiesta di validazione.