Dalla Gazzetta Ufficiale
In questa sezione della Gazzetta ufficiale sono elencati in continuo aggiornamento tutti gli atti che riportano misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.
Coronavirus, la normativa vigente
In questa pagina pubblicata sul sito del Governo è possibile consultare tutti i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale.
Nuove disposizioni contro il Covid-19 dal 1° maggio 2022
Il DL n. 24/2022 ha disposto le regole per la progressiva riduzione delle misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. A partire dal 1° maggio:
- Non è più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, mentre negli spazi al chiuso diventa consigliata. Per quanto riguarda le aziende in ambito privato, i datori di lavoro, se ritenuto opportuno, possono decidere di mantenere l'utilizzo dei dispositivi. Anche all'interno di negozi e supermercati valgono i protocolli aziendali. Nel settore dei trasporti, il governo ha deciso di prorogare fino al 15 giugno l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 su tutti i mezzi locali e a lunga percorrenza.
- Il green pass non è più richiesto sul luogo di lavoro, in bar e ristoranti al chiuso, aerei, treni, palestre e piscine al chiuso, feste e cerimonie, convegni e congressi, cinema e teatri, a eccezione delle visite in ospedale e Rsa, dove resta necessario mostrare il super green pass, ottenuto tramite vaccinazione o guarigione, fino al 31 dicembre.
Nuovo DPCM 1 aprile 2022
A partire dal 1° aprile terminerà lo stato di emergenza riguardante il Covid-19. Ecco le novità in arrivo:
Il generale Francesco Figliuolo non sarà più il commissario straordinario nella gestione della pandemia e sarà sostituito dal generale Tommaso Petroni e dalla nuova Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022.
- Per quanto riguarda il lavoro, sarà permesso a tutti, inclusi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass base tramite vaccinazione, guarigione o test. Sempre dall'1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Dal 1° maggio invece, verrà eliminato l'obbligo di Green pass.
- Dal 1° aprile cadrà l'obbligo del certificato per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale.
- Per le mascherine varrà l’obbligo fino al 30 aprile di indossare le Ffp2 per i mezzi di trasporto (ad es. aerei, treni, autobus) e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto.
- Dal 1° aprile dovrà restare in isolamento solamente chi è positivo al virus. Coloro che hanno avuto un contatto stretto con un positivo dovranno sottoporsi ad autosorveglianza, indossando mascherine Ffp2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, con un tampone antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
"DL Covid" pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge 12 marzo 2021, n. 29 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, c.d. Nuovo DL Covid.
Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati lo scorso giovedì 11 marzo. In tal senso, durante l’esame parlamentare di conversione del decreto-legge, sono stati fatti confluire attraverso un emendamento del Governo sia il dal DL Spostamenti sia il DL proroga Spostamenti, con il quale sono state previste le disposizioni relative al divieto di spostamenti tra Regioni e all’interno delle varie zone di rischio fino al 27 marzo.
La legge è entrata in vigore a partire da sabato 13 marzo.
DPCM 6 marzo 2021
Il Presidente Mario Draghi ha firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.
Il DPCM, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, conferma fino al 27 marzo il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
DPCM 14 gennaio 2021
Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il DPCM del 14 gennaio 2021 (a questo link gli allegati) contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da COVID 19.
Il provvedimento ricalca la struttura del precedente DPCM del 3 dicembre, confermando la suddivisione dell’Italia in zone di rischio gialla, arancione e rossa. Inoltre, con il nuovo provvedimento, viene inserita la c.d. “zona bianca” dove viene sospeso il divieto di esercizio delle attività previste dal DPCM. Le misure del DPCM produrranno i suoi effetti fino al prossimo 5 marzo 2021.
Le misure del Decreto Proroghe e del DL n. 1/2021
Nei giorni scorsi sono stati adottati ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza COVID-19. In particolare:
Il Decreto Proroghe dispone la proroga di alcune misure e di alcuni termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come ad esempio la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali, utilizzando la procedura "semplificata”.
Sul Decreto Proroghe è disponibile un documento di analisi che tocca tutti gli ambiti coinvolti.
Il DL n. 1/2021 contiene misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. È ad esempio vietata fino al 15 gennaio la la mobilità interregionale, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.
Inoltre, nelle giornate del 9 e 10 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale e a eccezione delle Regioni “rosse”:
- si applicano le misure di contenimento disposte per le Regioni “arancioni” (ex art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020);
- sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Fino al 15 gennaio 2021, restano ferme le misure di contenimento di cui al DPCM 3 dicembre 2020 e alle successive ordinanze del Ministro della salute (vedi paragrafo successivo).
L’art. 2 del DL, invece, rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le Regioni “arancioni” e “rosse”.
Entra in vigore il Dpcm 3 dicembre
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 3 dicembre. Entra in vigore da oggi (4 dicembre) e sarà valido fino al 15 gennaio. Il decreto ministeriale segue il decreto legge (DL n. 158/2020) che allunga a 50 giorni la validità delle misure dei Dpcm, introduce il divieto di spostamento anche nelle regioni gialle a partire dal 21 dicembre al 7 gennaio, e impedisce l’uscita dal comune di residenza nei giorni di Natale, Santo Stefano, 1 e 6 gennaio. Sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Al via dall’8 dicembre il cashback di Natale con cui ottenere un rimborso fino a 150 euro per le spese effettuate con carte, bancomat e app nel mese di dicembre.
Oltre alle novità discusse nel paragrafo precedente, il nuovo DL n. 158/2020 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi ala diffusione del virus COVID-19” apporta alcune modifiche alla legislazione emergenziale.
A questo link è possibile consultare una tabella riepilogativa con le principali misure del decreto. Per quanto riguarda le trasferte lavorative, segnaliamo che esse sono consentite secondo la regolamentazione prevista dagli articoli 6 e 8 del decreto.
In Gazzetta Ufficiale il Ristori-Bis
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, il cosiddetto Ristori Bis, che reca "ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. A questo link un'analisi delle principali misure previste dal decreto.
Con molta probabilità il provvedimento dovrebbe essere inserito all’interno del DL Ristori, attualmente all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, come emendamento del Governo.
Le misure del Dpcm 3 novembre
È stato adottato il nuovo Dpcm 3 novembre 2020, che contiene ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 4 novembre. Il Dpcm suddivide il territorio italiano in tre aree di rischio: per l’area rossa (Lombardia, Calabria, Valle d’Aosta, Piemonte) sarà lockdown. Le norme entreranno in vigore da venerdì 6 novembre.
L’Ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza di mercoledì 4 novembre ha designato l’appartenenza delle Regioni alle aree di alto (“Arancione”) e massimo (“Rosso”) rischio, come definite dal Dpcm.
Durante la conferenza stampa del 4 novembre, il premier Conte ha confermato che il Governo sarebbe all’opera per mitigare ripercussioni su tessuto produttivo. In particolare, verrà varato un nuovo decreto legge per l’erogazione di indennizzi a operatori impattati da misure (c.d. DL Ristori-bis), che, come il precedente, prevederà l’accreditamento diretto tramite Agenzia delle Entrate.
Di seguito il dettaglio della ripartizione per aree di rischio:
Area rossa: zona con livello di criticità alta in cui rientrano le seguenti regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta. Si prevedono le seguenti misure:
- Divieto di ogni spostamento, in qualsiasi orario, anche all’interno del proprio Comune, oltre che tra diversi Comuni e tra diverse Regioni;
- Chiusura di bar e ristoranti, mentre l’asporto sarà permesso fino alle 22.00. Non ci saranno invece restrizioni per le consegne a domicilio;
- Chiusura dei negozi tranne quelli alimentari e di prima necessità;
- Smart working nel pubblico impiego ad eccezione delle attività indifferibili; Didattica a distanza per università, scuole superiori di secondo grado e seconda e terza media;
- Sospese prove preselettive in presenza con alcune eccezioni come quelle per i medici e personale sanitario;
- Sospese tutte le competizioni sportive tranne quelle riconosciute come di interesse nazionale dal Coni e dal CIP;
- Attività motoria solo nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto;
- Mezzi di trasporto con 50% di capienza;
- Sospese scommesse anche nei bar e tabaccherie.
Area arancione: zona con livello di criticità medio alta in cui rientrano le seguenti regioni: Puglia, Sicilia. Sono previste le seguenti misure:
- Coprifuoco tra le 22.00 e le 5.00;
- Divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla Regione e da un Comune all’altro ad eccezione di comprovati motivi di salute o lavoro;
- Chiusura dei negozi all’interno di centri commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti di vendite di generi alimentari, tabaccherie ed edicole;
- Chiusura di musei e mostre;
- Didattica a distanza per università e scuole superiori di secondo grado;
- Sospesi i concorsi pubblici ad eccezione di quelli medici;
- Mezzi di trasporto con il massimo del 50% di capienza;
- Sospese le attività di gioco e scommesse anche nei bar e nelle tabaccherie;
- Chiusura di bar e ristoranti, mentre l’asporto sarà permesso fino alle 22.00. Non ci saranno invece restrizioni per le consegne a domicilio;
- Chiusura di piscine, palestre, teatri e cinema, mentre resteranno aperti i centri sportivi.
Area gialla: zona con criticità moderata in cui rientrano le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.Sono previste le seguenti misure:
- Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00;
- Raccomandazione di spostarsi il meno possibile;
- Chiusura dei negozi all’interno di centri commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti di vendite di generi alimentari, tabaccherie ed edicole;
- Chiusura di musei e mostre;
- Didattica a distanza per università (ad eccezione attività limitate per matricole e laboratori) e scuole superiori di secondo grado;
- Sospesi i concorsi pubblici ad eccezione di quelli medici;
- Mezzi di trasporto con il massimo del 50% di capienza;
- Sospese le attività di gioco e scommesse anche nei bar e nelle tabaccherie;
- Chiusura di bar e ristoranti chiusi alle 18.00, mentre l’asporto sarà permesso fino alle 22.00. Non ci saranno invece restrizioni per le consegne a domicilio.
- Chiusura di piscine, palestre, teatri e cinema, mentre resteranno aperti i centri sportivi.
Decreto Ristori
Il decreto, in vigore dal 29 ottobre, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 28 ottobre, il decreto-legge 27 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, c.d. DL Ristori.
Durante la conferenza stampa del 4 novembre, il premier Conte ha confermato che il Governo sarebbe all’opera per mitigare ripercussioni su tessuto produttivo con un nuovo decreto legge, un "Ristori-Bis", per l'erogazione di indennizzi a operatori impattati dalle misure, come nel caso del primo decreto Ristori prevederà l’accreditamento diretto tramite Agenzia delle Entrate.
Il testo e le novità del nuovo DPCM 24 ottobre
Da unedì 26 ottobre è in vigore il nuovo DPCM pubblicato ieri sulla sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 di domenica 25 ottobre. Avrà efficacia fino al 24 novembre. Il decreto dispone nuove misure di contenimento; oltre ai contenuti del nuovo DPCM, il premier Giuseppe Conte ha annunciato un nuovo DL con misure di ristoro economico per le categorie più colpite.
- Dispositivi di protezione individuale – Rimane obbligatorio sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazione private e in tutti i luoghi all’aperto dove non sia garantita la la condizione di distanziamento sociale.
- Chiusura al pubblico di piazze e centri urbani – Confermata la possibilità di chiusura al pubblico, dove si possono creare situazione di assembramento, dopo le ore 21.00, di strade o piazze.
- Ristorazione – Obbligo di disporre all’esterno dei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00 con consumo al tavolo ammesso a sole quattro persone per tavolo salvo che siano conviventi. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione con consegna a domicilio. Per l’asporto, la ristorazione è consentita fino alle ore 24.00.
- Attività commerciali - le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Queste attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.
- Congressi e fiere – Rimangono sospesi i convegni, congressi e altri eventi ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza. Sono inoltre vietate le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi.
- Smart Working – Per quanto riguarda le attività professionali private viene raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile qualora possano essere svolte al proprio domicilio. Viene confermato l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti. Inoltre sulla gestione del lavoro viene racommandata: l'assunzione di protocolli e sicurezza anti contagio; l'incentivazione della sanificazione dei luoghi di lavoro.
Firmato il DPCM 18 ottobre
È stato adottato il nuovo DPCM 18 ottobre 2020, che contiene ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo DPCM, in vigore fino al 13 novembre 2020, rafforza le misure del precedente DPCM 13 ottobre 2020, con l’obiettivo di ridurre gli assembramenti e, comunque, le occasioni di incontro fisico non strettamente necessarie.
Quanto alle novità di maggiore interesse per le imprese e per il Sistema, il nuovo DPCM:
- sospende lo svolgimento di tutte le attività convegnistiche o congressuali, a eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. È ragionevole ritenere che l’espressione “attività convegnistiche o congressuali” sia da intendere in senso ampio, tale da ricomprendere ogni tipologia di evento aggregativo caratterizzato da una certa formalità, anche sotto il profilo organizzativo, e comunque da un numero rilevante di presenze. Infatti, a differenza dei precedenti DPCM, che differenziavano o, quantomeno, elencavano diverse tipologie di eventi aggregativi vietati, sospesi o consentiti (es. congressi, convegni, meeting, convention aziendali), il nuovo decreto è netto nel disporre la sospensione di eventi che comportano la compresenza di un consistente numero di persone;
- raccomanda “fortemente” lo svolgimento da remoto delle riunioni private. È ragionevole ritenere che la riunione, consentita in presenza anche da precedenti DPCM, sia un incontro caratterizzato da informalità organizzativa e, comunque, da un numero contenuto di persone. In ogni caso, è necessario che siano attuate tutte le misure di distanziamento e di sicurezza previste dai protocolli e dalle Linee Guida anti COVID-19.
Sulla base di tali considerazioni, e alla luce della ratio perseguita dal nuovo DPCM di ridurre al minimo le occasioni di incontro fisico, è ragionevole distinguere:
- gli eventi aggregativi che, per il numero di partecipanti e le relative caratteristiche organizzative, presentano un rischio di contagio alto e che, pertanto, non possono svolgersi in presenza (è comunque fatta salva la possibilità di svolgerli da remoto). In tale categoria di eventi, ad esempio, dovrebbero essere incluse le Assemblee delle Associazioni del Sistema, i convegni, i congressi, le convention aziendali ed eventi similari;
- gli incontri che, per il numero contenuto di partecipanti, presentano un rischio di contagio più basso e che, ferma l’adozione delle misure di distanziamento e di sicurezza anti COVID, possono svolgersi in presenza. In tale categoria di incontri, ad esempio, potrebbero essere incluse le riunioni degli organi di vertice delle Associazioni del Sistema e dei Consigli di Amministrazione delle società.
Si evidenzia, poi, che il nuovo DPCM consente lo svolgimento di tutte le “cerimonie pubbliche” nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico. Anche sulla base di una verifica di carattere linguistico, è ragionevole ritenere che l’espressione “cerimonie pubbliche” si riferisca a eventi di matrice pubblicistica, poiché l’utilizzo del termine “pubbliche” non ha ad oggetto la presenza del pubblico (concetto già implicito nella nozione di cerimonia), bensì la natura del soggetto organizzatore. Pertanto, tale previsione non appare idonea a configurare delle specifiche eccezioni rispetto al quadro sopra delineato.
Inoltre, il nuovo DPCM:
- ha confermato la possibilità di svolgere le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi;
- ha limitato temporalmente le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo che, infatti, sono consentite dalle 8:00 alle 21:00;
- ha dettato alcune misure per lo svolgimento attività dei servizi di ristorazione (es. orari apertura, consumo al tavolo). In ogni caso, continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, nonché le attività di somministrazione di alimenti e bevande in ospedali, aeroporti e aree di servizio lungo le autostrade.
DPCM Autunno firmato il 13 ottobre
Il Presidente del Consiglio Conte il 13 ottobre ha firmato DPCM Autunno, provvedimento con cui il Governo mira a istituire, a livello nazionale, una serie di misure di contenimento del contagio.
Il DPCM è entrato in vigore a partire da mercoledì 14 ottobre, con efficacia sino a venerdì 13 novembre 2020. Le Regioni possono “stringere” le maglie concesse dal Governo, ma non possono essere più permissive. Al momento per le attività produttive non sono state introdotte ulteriori restrizioni ma viene ribadito l’obbligo e l'importanza dell'applicazione del protocollo di sicurezza, come chiarito dal DL 125/2020 della scorsa settimana.
A questo link un'analisi dei contenuti più importanti.
Pubblicati in Gazzetta il DL Proroga Stato di emergenza e Delibera CdM
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 di mercoledì 7 ottobre sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:
- Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, c.d. DL Proroga dello Stato di emergenza
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
In conseguenza dei provvedimenti, è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 lo Stato di emergenza a causa dell’epidemia COVID – 19. Questo permetterà al Governo di adottare misure di contrasto e di gestione dell’epidemia in tempi rapidi come con i DPCM.
Inoltre, con il DL Proroga dello Stato di emergenza è fatto obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi.
Con il decreto legge vengono prorogati fino al 31 ottobre i termini della presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Entrambi i provvedimenti entrano in vigore a partire da giovedì 8 ottobre.
Nell specifico, il nuovo DL ha esteso la vigenza di alcune disposizioni legislative, in particolare:
- il DL n. 19/2020, che consente l’adozione delle misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanza del Ministro della salute e, nelle more dell’adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali. Nell’ambito di tale provvedimento, il nuovo DL ha anche introdotto tra le misure di contenimento adottabili, la possibilità di disporre l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in tutti i luoghi all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, fatti salvi i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande;
- il DL n. 33/2020 che, tra l’altro, contiene misure sulla limitazione della circolazione infra-regionale, interregionale e da e verso l’estero, sui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l’esercizio delle attività economiche e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento. Nell’ambito di tale provvedimento, il nuovo DL è anche intervenuto sulla facoltà delle Regioni di disporre misure di contenimento derogatorie a quelle nazionali, confermando la possibilità di introdurre misure maggiormente restrittive e subordinando la previsione di quelle ampliative all’intesa con il Ministro della salute;
- il DL n. 83/2020, contenete la prima proroga dello stato di emergenza e l’individuazione delle specifiche misure, adottate durante lo stato di emergenza e che rimangono in vigore per tutta la sua durata (allegato 1 del DL n. 83/2020). Nell’ambito di tale provvedimento, il nuovo DL ha aggiornato l’allegato 1, confermando, tra l’altro, la vigenza, estesa tuttavia solo fino al 31 dicembre 2020, dell’art. 90 del DL n. 34/2020 sul lavoro agile (comma 1, secondo periodo e commi 3 e 4) e dell’art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020 sulla produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, nonchè inserendo tra le misure prorogate al 31 dicembre 2020, tra l’altro, l’art. 106 del DL n. 18/2020 sullo svolgimento delle assemblee societarie.
- Inoltre, il nuovo DL:
- ha esteso al 31 ottobre 2020 i termini dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga differiti al 31 agosto e al 30 settembre dall’art. 1, co. 9 e 10 del DL Agosto (DL n. 104/2020);
- nelle more dell’adozione di un nuovo DPCM di contenimento e comunque non oltre il 15 ottobre pv, ha disposto la ultrattività del DPCM 7 settembre 2020 che, a sua volta, aveva prorogato il DPCM 7 agosto 2020 e ha introdotto l’obbligo di possedere dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in tutti i luoghi all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, fatti salvi i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Convertito il legge il DL Rilancio
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo della legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, il Decreto Rilancio.
Il provvedimento prevede interventi da 55 miliardi di euro per tamponare gli effetti economici dell'emergenza coronavirus. In particolare per imprese, lavoratori con partite Iva e dipendenti, famiglie e associazioni del terzo settore introducendo, fra gli altri, l'estensione alle seconde case del superbonus al 110%, gli incentivi per l'acquisto di auto Euro 6, l'aumento dei fondi per le scuole paritarie, lo slittamento di un mese dei congedi per i genitori e l'anticipo della cassa integrazione prevista per l'autunno.
Convertito in legge il Decreto Liquidità
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del Decreto Legge n. 23/2020, c.d. DL Liquidità, che ha introdotto misure di sostegno alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica.
La legge ha introdotto un chiarimento significativo sul tema della responsabilità delle imprese per il Covid 19: ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida.
Per quanto riguarda la liquidità, il DL ha rafforzato l’intervento del Fondo di Garanzia per favorire l’accesso al credito da parte delle PMI, prevedendo tra l’altro la facoltà per le Amministrazioni di settore e altri soggetti di conferire risorse al Fondo per la copertura dei finanziamenti rivolti a determinati settori economici e filiere d’impresa. In fase di conversione, tale previsione è stata estesa alle reti d'impresa, recependo una proposta sostenuta da Confindustria.
Tra le modifiche intervenute sul capitolo, le garanzie statali sui finanziamenti fino al 25%, che alza il limite del fatturato a 30.000 euro e prolunga la durata a 10 anni.
Fiere e congressi rimangono sospesi: il Dpcm 11 giugno 2020
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 11 giugno 2020, che autorizza la ripresa di ulteriori attività rispetto al Dpcm 17 maggio 2020.
Restavano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e i congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.
In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.
Dpcm 17 maggio 2020
Firmato dal Presidente del Consiglio il Dpcm 17 maggio 2020, in vigore dal 18 maggio, relativo alle misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Il decreto contiene novità importanti riguardo alla riapertura di attività di vendita al dettaglio, bar e ristoranti, oltre ad aumentare la libertà di circolazione dei cittadini all'interno della propria regione.
Tra le principali novità, l'abolizione del documento di autocertificazione per gli spostamenti. Rimangono inalterate le precauzioni per contenere il diffondersi del Coronavirus, tra cui l'utilizzo della mascherina, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e tutte le misure già in atto prima del Dpcm 17 maggio 2020. Negli allegati trovate anche gli aggiornamenti ufficiali dei Protocolli di regolamentazione sui luoghi di lavoro e nei cantieri.
DL Rilancio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Rilancio, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Potete anche consultare una brochure riassuntiva pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.
Il provvedimento, entrato in vigore il 19 maggio, sarà adesso trasmesso al Parlamento per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni, ovvero entro il prossimo 18 luglio. Le misure principali:
- Lavoratori: sono state potenziate le misure a sostegno del reddito come la cassa integrazione e il bonus 600 euro per autonomi, che verrà erogato automaticamente alle stesse persone che lo hanno già ricevuto. In tutto sono stati stanziati 25,6 miliardi di euro a favore dei lavoratori, e sono stati modificati i passaggi burocratici al fine di snellire le procedure di accesso alle misure di sostegno economico previste.
- Misure per le imprese: per quanto riguarda questo segmento, si prevede un’allocazione di circa 16 miliardi di euro che verranno erogati a tutti i tipi di imprese, dalle PMI, con l’indennizzo a fondo perduto, fino alla capitalizzazione di quelle di taglia di più grande. Evidenziata la riduzione della pressione fiscale - per circa 4 miliardi - delle imprese fino a 250 mln di euro di fatturato, con lo stop alla rata dell’imposta IRAP di giugno 2020. Nell’ambito della riduzione dei costi, per le imprese sono stati previsti anche sgravi per affitti e bollette, bonus fiscali e soldi a fondo perduto. Tra le ulteriori misure di sostegno, anche le seguenti:
- crediti d’imposta per gli affitti che saranno pagati fino al 60% in relazione agli scorsi 3 mesi;
- per gli esercizi aperti al pubblico, crediti d’imposta previsti per le spese di sanificazione;
- rinvio a settembre di numerosi adempimenti fiscali;
- infine, per le piccole imprese con fatturati fino a 5 milioni di euro sono stati previsti dei finanziamenti a fondo perduto.
- Misure Fiscali: Il Presidente Conte ha riportato che sono stati tagliati 4 miliardi di tasse in totale, tra cui l’eliminazione della prima rata dell’IMU.
- Reddito di emergenza: Il Decreto ha previsto un nuovo strumento di sostegno al reddito, un reddito di emergenza della durata di due mesi, da 400 a 800 euro per famiglie con ISEE fino a 15 mila euro.
- Ecobonus: il Presidente e il ministro Gualtieri hanno sottolineato l'isituzione di un “super bonus” edilizio per la casa, attraverso un'innalzamento delle detrazioni fiscali per rendere le ristrutturazioni più green.
Annunciate poi dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, le seguenti misure:
- PMI: sono stati previsti indennizzi diretti a fondo perduto per le imprese che fatturano fino a 5 milioni e che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 33% rispetto all'anno precedente. L’indennizzo minimo previsto sarà in ogni caso di 2000 euro e potrà arrivare fino a 40.000 euro per le imprese che fatturano fino a 5 milioni l’anno.
- Acconto-saldo IRAP: si dispone l’abrogazione della rata di saldo-acconto dell’IRAP per la platea di imprese con fatturato fino a 250 milioni.
- Bollette per le imprese: vengono stanziati 600 milioni di euro per l’abbassamento delle bollette relative ad utenze commerciali o produttive che sono rimaste bloccate durante il lockdown.
- Crediti verso le PA: vengono stanziati 12 miliardi per gli anticipi dei pagamenti relativi ai crediti vantati dalle imprese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
- Start-Up: con il DL Rilancio si provvede a sostenere oltre 11 mila start-up italiane che a causa della crisi sanitaria rischiavano di sparire o versavano in forti difficoltà.
- Ecobonus: il ministro Patuanelli ha annunciato che nel Decreto è stato inserito il rilancio dell’ecobonus, su cui ha lavorato il Sottosegretario Fraccaro, che spingerà il Paese ad una rigenerazione edilizia a fronte di nuove costruzioni, con una scelta evidente verso l’ecologia che comporta zero consumo di suolo. In particolare, ha ricordato che è stato previsto l'innalzamento al 110% delle detrazioni per le ristrutturazioni legate al sismabonus e all'ecobonus, per la messa in sicurezza antisismica del nostro patrimonio e per il risparmio energetico.
Riaprono le imprese: il Dpcm 26 aprile
Il Dpcm che apre alla Fase 2 è in Gazzetta Ufficiale. Prevedeva, dal 4 maggio, la riapertura delle attività del settore manifatturiero rimanente, le costruzioni e le attività di commercio all’ingrosso funzionale. La riapertura era consentita sul presupposto che le aziende interessate rispettassero rigorosamente il protocollo di sicurezza sul luogo di lavoro, di cui era stata firmata il 24 aprile una versione aggiornata.
In vigore da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio, a differenza del precedente DPCM del 10 aprile, prevedeva la concessione degli spostamenti per incontrare i congiunti, la riapertura per molte imprese (a partire dal 4 maggio) tramite una lista aggiornata dei codici ATECO, il divieto di spostarsi in una Regione diversa da quella dove ci si trova, ma con possibilità di rientro presso il proprio domicilio, l’obbligo per gli individui presenti sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi.
Chiarimenti sul Dpcm 26 aprile: Faq del Governo e Circolare ai prefetti
Faq del Governo: sabato 2 maggio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato le risposte alle domande frequenti riguardanti le misure adottate dal Governo relativamente alla “Fase 2”.
Circolare ai prefetti: la circolare riporta le indicazioni operative che riguardano le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 per la "Fase 2". Tra le indicazioni, sono presenti quelle relative ad attività produttive, industriali e commerciali.
Le principali misure, in vigore da lunedì 4 maggio, ed efficaci fino a domenica 17 maggio, sono illustrate al fine di chiarire il punto di equilibrio tra la salvaguardia della salute pubblica, il contenimento dell’impatto sulla vita dei cittadini, il riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori. A questo link l’analisi dei principali chiarimenti.
Dpcm 10 aprile
Il Governo ha adottato il nuovo DPCM 10 aprile 2020, che proroga le misure di sospensione delle attività produttive fino al 3 maggio prossimo. Il provvedimento riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.
Le nuove misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, sono in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.
Il dpcm conferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali - ad eccezione di quelle indicate nel decreto - e amplia il novero delle attività già consentite, ricomprendendo anche quelle funzionali alla continuità delle filiere delle attività individuate al comma 7 dell’articolo 2.
In una circolare inviata ai prefetti viene ribadita la preventiva comunicazione al Prefetto per la ripartenza di alcune attività produttive, innovando la precedente disciplina che prevedeva invece il meccanismo dell’autorizzazione.
In sede di valutazione delle condizioni richieste per la prosecuzione delle attività per le quali opera l’obbligo della comunicazione, il Prefetto può inoltre adottare un eventuale provvedimento di sospensione, sentito il Presidente della Regione.
Decreto Liquidità
Il Decreto Legge Liquidità è in Gazzetta Ufficiale: liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle imprese, 200 miliardi di garanzie sui prestiti e altri 200 miliardi a supporto dell'export.
Il provvedimento prevede inoltre:
- Uno strumento efficace per tutelare tutte le imprese che svolgono una attività di rilievo strategico: Attraverso il potenziamento del golden power il Governo potrà controllare operazioni societarie e scalate ostili non solo nei settori tradizionali, ma in quelli assicurativo, creditizio e finanziario;
- La sospensione di vari pagamenti fiscali e contributi e ritenute anche per i mesi di aprile e maggio.
Contenuti del Decreto sulla liquidità per le imprese. In particolare:
- Il provvedimento mette in campo 200 miliardi di garanzia per prestiti fino al 90% garantiti dallo Stato senza limiti di fatturato, per imprese di tutti i tipi. Potranno arrivare al 25% del fatturato delle imprese o al doppio del costo del personale con un sistema di erogazione molto semplice e diretto al sistema bancario, attraverso Sace, con condizionalità limitate tra cui quella di non poter erogare dividendi;
- Viene rafforzato il Fondo centrale di garanzia con la possibilità di chiedere in prestito fino a 5 milioni di euro con la garanzia al 90% dello Stato;
- Per i prestiti fino a 25mila euro la garanzia dello Stato è al 100%. La procedura dell'erogazione sarà immediata e priva di vincoli, senza valutazioni di merito di credito o valutazioni relative agli andamenti delle imprese che usufruiscono di questi benefici.
Confindustria ha pubblicato, il 23 maggio, una nota di aggiornamento al decreto approvato con modifiche dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera.
DPCM 1 aprile
Ultimi aggiornamenti: DPCM 1 aprile, annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede:
- Proroga al 13 aprile delle misure restrittive per fronteggiare il diffondersi del coronavirus già previste dai precedenti DPCM;
- Proroga sempre fino al 13 aprile 2020 le Ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo e l’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Modifica del DPCM dell’8 marzo introducendo la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
Per quanto riguarda invece il decreto "Cura Italia", segnaliamo una serie di FAQ del ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni contenute nel Decreto in questione (18/2020).
DL "Riordino Coronavirus"
Il Decreto Legge 25 marzo 2020 (Decreto "Riordino Coronavirus") ha principalmente la funzione di riordinare la disciplina dei provvedimenti adottati dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Questo DL permetteva di regolamentare e gestire in modo più puntuale i rapporti tra le attività di Governo e il Parlamento, e tra il Governo e le Regioni.
- Parlamento: in particolare, si è stabilito che ogni Decreto venga trasmesso immediatamente ai Presidenti delle Camere e che il Presidente del Consiglio riferisca periodicamente - ogni 15 giorni - al Parlamento in merito alle misure adottate;
- Regioni: nonostante le funzioni di coordinamento delle misure restino in capo al Governo, nel Decreto si lascia aperta la possibilità per i Presidenti delle Regioni di adottare provvedimenti restrittivi anche più severi di quelli del Governo.
In parallelo con il nuovo DL è uscito il decreto del ministero dello Sviluppo economico che sostituisce la lista dei codici ATECO presente nel decreto "Cura Italia".
Chiusura delle attività: il DPCM 22 marzo e le FAQ di Confindustria
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del DPCM 22 marzo 2020 annunciato dal premier Giuseppe Conte che dispone ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Nel decreto è pubblicata, nell'Allegato 1, la lista delle attività produttive industriali e commerciali ritenute strategiche, e quindi non soggette alla misura del 22 marzo.
Confindustria, a partire dalle numerose richieste arrivate dalle aziende tramite gli help desk del Sistema, ha elaborato un elenco di FAQ per supportare le imprese nella corretta interpretazione del DPCM 22 marzo 2020 in costante aggiornamento. Il documento, al fine di agevolare la lettura della tabella allegata al DPCM, riepiloga in apertura i criteri di composizione della Classificazione Ateco 2007.
Il DPCM contiene le seguenti misure:
- La sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del testo, di cui è prevista una possibile integrazione con decreto del MISE sentito il parere del MEF. Si prevede inoltre che le attività professionali non siano sospese e rimangano ferme le misure del DPCM dell’11 marzo, ovvero lavoro agile, incentivo di ferie e congedi retribuiti, sospensione di attività non indispensabili alla produzione, adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e incentivo di operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- Le suddette attività produttive possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- Rimangono sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell’allegato 1, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia dove è ubicata l’attività produttiva, in cui sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
- Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali;
- Rimane consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia;
- Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa e altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
- Le imprese le cui attività non siano sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto del COVID-19;
Una comunicazione della prefettura indica come segnalare la continuità dell'attività. Le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori devono essere inviate alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefmi@pec.interno.it dal legale rappresentante della azienda interessata.
Decreto "Cura Italia"
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge "Cura Italia" che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che contiene misure volte al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per imprese, lavoratori e famiglie, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In allegato trovate il testo ufficale del Decreto.
Sono presenti aggiornamenti in materia di fisco, lavoro e ammortizzatori sociali, credito e sostegno alle Pmi, sanità e protezione civile. Sul sito del ministero dello Sviluppo economico è disponibile una sintesi delle misure per imprese e lavoratori.
Sul tema "Sostegno alla liquidità delle Pmi", il ministero dell'Economia ha pubblicato alcuni chiarimenti sulla moratoria di legge introdotta dall'articolo 56 del decreto legge.
Dall'8 marzo al 12 marzo 2020, come si è evoluta la situazione
DPCM 11 marzo 2020
Il DPCM 11 marzo 2020 (valido fino al 25 marzo 2020) aveva introdotto la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, mentre restavano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Per tutte le attività non sospese si invitava al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Le misure del DPCM 9 marzo
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (decreto "Io Resto a Casa") aveva unificato il territorio nazionale in un’unica area di rischio, in vigore dal 10 marzo fino al 3 aprile. Contiene misure del DPCM 8 marzo 2020 estese a tutto il territorio nazionale.
Il Governo aveva pubblicato una serie di domande e risposte per interpretare il Decreto #IoRestoaCasa.
Inoltre, il decreto-legge 9 marzo 2020 contiene alcune misure ritenute essenziali per rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale in considerazione della crisi in atto.
Le novità introdotte dal DPCM 8 marzo 2020
Il DPCM 8 marzo 2020 aveva introdotto misure di restrizione più severe a carattere nazionale, in vigore fino al 3 aprile 2020. Una nota esplicativa pubblicata dal ministero degli Esteri e dal ministero dei Trasporti chiariva le limitazioni in atto relative alla circolazione delle merci e delle persone.
Per gli spsotamenti legati a comprovate le esigenze lavorative, il Viminale aveva reso disponibile un'autocertificazione da compilare.
I primi provvedimenti adottati
Il 4 marzo scorso era stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale il Dpcm che, con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del coronavirus, recava ulteriori disposizioni attuative rispetto al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, fra i primi provvedimenti ad essere stati attivati in questo senso. Nella stessa data era stato inoltre pubblicato il DPCM che declina le misure di contenimento del virus in Lombardia, oltre all’ordinanza del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Veneto e l’ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio che precisa quanto contenuto nel DPCM.