25 mar 2026 15:50 25 marzo 2026

Esonero Rca per carrelli elevatori, chiarimento normativo in Gazzetta Ufficiale

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 definisce l’esclusione dall’obbligo assicurativo per i mezzi utilizzati esclusivamente in ambito aziendale non stradale

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 marzo 2026, n. 34 segna un passaggio atteso da tempo dalle imprese del comparto industriale e logistico, intervenendo in modo puntuale su un nodo interpretativo che negli ultimi anni aveva generato incertezze applicative. Il provvedimento, inserito nel più ampio quadro di misure a sostegno della competitività del sistema produttivo, introduce infatti un chiarimento operativo sull’ambito di applicazione dell’assicurazione obbligatoria Rca per i carrelli elevatori e, più in generale, per i mezzi utilizzati in contesti aziendali delimitati.

La norma, intervenendo sul Codice delle assicurazioni private, circoscrive l’obbligo assicurativo ai veicoli destinati alla circolazione su strada, escludendo invece i carrelli elevatori, i muletti e i mezzi non immatricolati impiegati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali non aperte al pubblico in quanto già coperti da altre coperture assicurative. Una distinzione che recepisce le esigenze espresse dal tessuto produttivo e che riallinea la normativa alle reali modalità d’uso di questi mezzi, la cui funzione è prevalentemente legata alla movimentazione interna delle merci e non alla circolazione su strada.

Resta fermo, elemento centrale del provvedimento, che l’esclusione dall’obbligo di Rca non equivale a un venir meno delle tutele assicurative: i mezzi interessati dovranno comunque essere coperti da polizze alternative di responsabilità civile verso terzi, coerenti con i rischi connessi alle attività svolte all’interno dei contesti produttivi. Un equilibrio che consente di evitare duplicazioni e costi non giustificati, mantenendo al contempo gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, già presidiati da normative specifiche e sistemi assicurativi dedicati.

In questo percorso di razionalizzazione normativa, il contributo di Aisem è stato determinante. L’associazione ha accompagnato il confronto istituzionale con un’attività continuativa di analisi tecnica, raccolta dati e produzione di documenti interpretativi, favorendo una lettura coerente della normativa rispetto alle effettive modalità operative delle imprese e contribuendo a orientare una soluzione equilibrata e applicabile.

«Questo intervento rappresenta un chiarimento fondamentale per il settore e per tutte le imprese che utilizzano quotidianamente carrelli elevatori nei propri processi produttivi. Si tratta di una norma che ristabilisce un principio di coerenza tra obblighi assicurativi e reale utilizzo dei mezzi, eliminando incertezze interpretative e oneri non proporzionati, senza in alcun modo ridurre il livello di sicurezza garantito nei luoghi di lavoro», ha dichiarato il presidente di Aisem, Massimiliano Bariola.

La disposizione conferma, in ultima analisi, la necessità di un impianto regolatorio chiaro, proporzionato e orientato all’efficacia, capace di accompagnare l’evoluzione tecnologica e organizzativa delle imprese senza introdurre complessità inutili. In questo contesto, il ruolo di Aisem si consolida come riferimento tecnico e istituzionale per il settore dei sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione, impegnato a rappresentarne le istanze e a promuovere un quadro normativo che coniughi sicurezza, efficienza e competitività.

25.03.2026

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