07 lug 2026 15:45 7 luglio 2026

Responsabilità per l'amministratore di condominio

Dal personale dipendente al Documento di Valutazione del Rischio

Quando all’interno di un condominio è presente personale dipendente, come portieri, giardinieri o addetti alla manutenzione, l’amministratore assume formalmente il ruolo di datore di lavoro ed è tenuto a sovraintendere alla salute del personale addetto, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Tali obblighi comprendono la valutazione e gestione del rischio da esposizione a Legionella negli impianti idrici e aeraulici del condominio, in quanto potenziali veicoli di contaminazione biologica per il personale. Qualora vengano affidate ad imprese appaltatrici esterne o a lavoratori autonomi attività di manutenzione e possano sussistere rischi di interfe renza tra le loro attività e quelle del personale dipendente condominiale, l’amministratore, in qualità di committente, ha l’obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08, solo se presente personale dipendente e di allegarlo al contratto di appalto prima dell’inizio delle attività previste e di aggiornarlo ogni qual volta venga predisposta una modifica. Il DUVRI, pertanto, serve a mappare tutti i possibili rischi di interferenza e a pianificare le misure di coordinamento operativo e prevenzione condivise.

Documento di Valutazione del Rischio

L’amministratore deve quindi individuare i potenziali agenti biologici presenti, valutare il rischio connesso, redigendo il Documento di Valutazione del Rischio (DVR), che deve includere anche i rischi da Legionella, attuare misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale, in grado di preve nire e contenere la contaminazione e informare e formare gli addetti al lavoro sui rischi. Anche in assenza di dipendenti, l’amministratore è tenuto alla corretta gestione e manutenzione degli impianti nelle loro parti comuni anche al fine di garantire la loro salubrità, previa delibera assembleare per le opere di manutenzione straordinaria.

In caso di riscontro di positività nei campionamenti microbiologici, l’amministratore è tenuto ad attivare immediatamente interventi di sanificazione, collaborando con laboratori accreditati e imprese specializzate. Qualora siano necessarie attività che esorbitano dalla manutenzione ordinaria, è necessaria la preventiva delibera assembleare. Nel caso in cui l’intervento sia urgente, può effettuare gli interventi tesi a ripristinare la sicurezza ai sensi dell’articolo 1135 comma 2 codice civile. È fondamentale che le attività di bonifica e monitoraggio vengano documentate all’interno del DVR e conservate, così da garantire tracciabilità e valutare l’efficacia delle azioni correttive. L’inosservanza di tali obblighi, in presenza di dipendenti, espone l’amministratore a sanzioni amministrative e responsabilità civili o penali a seconda del danno provocato

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