Il nuovo Conto termico (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.224 del 26 settembre 2025) contiene alcune importanti novità rispetto al precedente, datato 2016, soprattutto dal punto di vista economico, prefigurandosi come competitivo rispetto al “concorrente” Ecobonus.
Obiettivo principale del Conto termico 3.0 è sempre l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Una delle principali novità riguarda i soggetti ammessi: all’articolo 4 del decreto, riguardante gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici, viene estesa la possibilità di richiedere l’incentivo, oltre che alle amministrazioni pubbliche come già avveniva, anche ai soggetti privati per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario. Sono inoltre assimilati alle amministrazioni pubbliche anche gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico.
Tra le tipologie di interventi incentivabili (art. 5) è stata eliminata la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione. Si confermano gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti e dotati di impianti di climatizzazione di isolamento termico, sostituzione di infissi, installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento, trasformazione in “esistenti a energia quasi zero”, installazione di sistemi di illuminazione efficienti e installazione di tecnologie di building automation.
In più si aggiungono l’installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici presso l’edificio e le sue pertinenze ma a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche; stessa cosa per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete presso l’edificio e relative pertinenze.
Per quanto riguarda invece i soggetti ammessi ai benefici in relazione a interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili rimangono invariati rispetto alla precedente versione del decreto. Tra le tipologie di interventi incentivabili si sottolineano alcune novità, in particolare per quanto riguarda i sistemi ibridi factory made e bivalenti e gli scaldacqua a pompa di calore.
Nello specifico gli interventi incentivati sono:
a) Sostituzione di impianti esistenti con pompe di calore elettriche o a gas
b) Sostituzione di impianti esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti
c) Sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore
d) Installazione di impianti solari termici
e) Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore
f) Sostituzione di impianti esistenti con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti
g) Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale di impianti esistenti con unità di microgenerazione alimentate da fonti rinnovabili
Erogazione e durata dell’incentivo
Per i soggetti privati, l’erogazione dell’incentivo viene effettuata in un’unica rata nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia inferiore o uguale a 15.000 € (anche se dovessero accedere tramite una ESCO). Nel Conto termico 2.0 la soglia era di 5.000 €. Nel caso l’incentivo spettante fosse superiore a questa soglia, sarà ripartito come da tabella sottostante.

L’accesso agli incentivi avviene sempre tramite accesso diretto o tramite prenotazione. Sono state ampliate le tempistiche per presentare la richiesta di accesso all’incentivo: prima erano massimo 60 giorni dalla conclusione dell’intervento mentre adesso sono incrementati a 90 giorni.
Rimangono le semplificazioni per l’accesso agli incentivi nel caso di generatori di potenza inferiore o uguale a 35 kW e sistemi solari di superficie minore o uguale a 50 mq dove la scheda-domanda risulterà precompilata se viene installato un generatore presente nel Catalogo degli apparecchi domestici.
Per i criteri di ammissibilità si veda l’allegato I al decreto.