E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 marzo 2026, n. 34 che contiene l’atteso articolo 9 sull’esclusione dei carrelli elevatori dal campo di applicazione della RCA, a determinate condizioni
La norma entrerà in vigore a partire dal prossimo martedì 7 aprile.
Nello specifico, il provvedimento interviene sul Codice delle assicurazioni private recependo l’esigenza – più volte segnalata dalle imprese di AISEM – di distinguere tra:
- veicoli a motore che circolano su strada, per i quali permane l’obbligo assicurativo;
- carrelli elevatori, muletti e mezzi non immatricolati utilizzati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali, per i quali non sussiste l’obbligo di copertura RCA, essendo già soggetti ad altre coperture assicurative.
Il testo di Legge specifica infatti che tali mezzi, quando non destinati alla circolazione su strada e impiegati unicamente in aree operative interne, non rientrano nel perimetro dei veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA. La norma ha carattere chiarificatore e mira a eliminare le incertezze interpretative sorte negli ultimi anni a seguito dell’evoluzione della normativa europea e delle pronunce giurisprudenziali, che avevano ampliato il concetto di “veicolo” ai fini RCA.
L’esclusione dall’obbligo di RCA per i carrelli elevatori che operano unicamente all’interno degli stabilimenti rappresenta un intervento concreto di razionalizzazione normativa, finalizzato a ridurre oneri superflui, sempre garantendo la sicurezza nell’ambito dei processi produttivi.
In questo contesto, il contributo di AISEM si è rivelato determinante nel supportare le istituzioni, consentendo un’interpretazione chiara della normativa e favorendo la definizione di regole coerenti con le esigenze operative delle imprese.
L’intervento di AISEM – che ha collaborato direttamente con i ministeri competenti, fornendo dati e analisi statistiche e tecniche, nonché elaborando documenti interpretativi finalizzati a chiarire il corretto ambito di applicazione degli obblighi RCA – conferma un principio essenziale: le norme devono produrre valore reale, evitando duplicazioni e adempimenti privi di utilità pratica, e assicurando al contempo la tutela della sicurezza e dell’efficienza nei processi produttivi.