PROGETTI BANDIERA - Decreto Ministeriale per le modalità di concessione delle agevolazioni relative ai Progetti bandiera e alla ripartizione delle risorse tra le Regioni - Decreto n. 235 del 27 novembre 2024
E’ stato pubblicato il Decreto n. 235 del 27/11/2024 relativo ai cosiddetti PROGETTI BANDIERA per le seguenti 5 regioni:
- Basilicata
- Friuli-Venezia Giulia
- Piemonte
- Puglia
- Umbria
Il Decreto alloca un finanziamento complessivo di 50 MILIONI di euro, di cui 10 MILIONI di euro a ciascuna Regione.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste per i progetti bandiera nelle suddette Regioni, organismi di ricerca, Pubbliche Amministrazioni e le imprese di tutte le dimensioni.
Sono ammissibili i progetti bandiera che prevedono, congiuntamente, le seguenti componenti:
a) uno o più impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno;
b) un piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili.
I progetti candidati devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:
a) prevedere che i componenti degli impianti e relativi sistemi ausiliari siano collocati in aree dismesse;
b) essere finalizzati alla produzione di idrogeno;
c) prevedere che l’idrogeno prodotto sia impiegato in quota prevalente in favore di attività o servizi di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio;
d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
e) essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
f) rispettare le disposizioni di qualunque natura connesse al regime di aiuto adottato;
g) nel caso di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile:
i. prevedere l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2;
ii. prevedere l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;
iii. prevedere che gli impianti stessi siano abbinati a uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica, nei casi di produzione di idrogeno rinnovabile;
iv. prevedere l’installazione, nell’area dove è ubicato l’elettrolizzatore, o nelle aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest’ultima.