Progetti Bandiera - Decreto Ministeriale per le modalità di concessione delle agevolazioni

18.12.2024

PROGETTI BANDIERA - Decreto Ministeriale per le modalità di concessione delle agevolazioni relative ai Progetti bandiera e alla ripartizione delle risorse tra le Regioni - Decreto n. 235 del 27 novembre 2024

E’ stato pubblicato il Decreto n. 235 del 27/11/2024 relativo ai cosiddetti PROGETTI BANDIERA per le seguenti 5 regioni:

  • Basilicata
  • Friuli-Venezia Giulia
  • Piemonte
  • Puglia
  • Umbria

Il Decreto alloca un finanziamento complessivo di 50 MILIONI di euro, di cui 10 MILIONI di euro a ciascuna Regione.

Possono beneficiare delle agevolazioni previste per i progetti bandiera nelle suddette Regioni, organismi di ricerca, Pubbliche Amministrazioni e le imprese di tutte le dimensioni.

Sono ammissibili i progetti bandiera che prevedono, congiuntamente, le seguenti componenti:

a) uno o più impianti di produzione di idrogeno e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno;

b) un piano di formazione e/o informazione, anche pluriennale, per la promozione del progetto stesso e dei vettori energetici sostenibili.

 

I progetti candidati devono inoltre rispettare le seguenti condizioni:

a) prevedere che i componenti degli impianti e relativi sistemi ausiliari siano collocati in aree dismesse;

b) essere finalizzati alla produzione di idrogeno;

c) prevedere che l’idrogeno prodotto sia impiegato in quota prevalente in favore di attività o servizi di particolare valenza territoriale, definita sulla base della domanda di idrogeno derivante dal territorio;

d) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

e) essere ultimati entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;

f) rispettare le disposizioni di qualunque natura connesse al regime di aiuto adottato;

g) nel caso di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile:

i. prevedere l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2;

ii. prevedere l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW;

iii. prevedere che gli impianti stessi siano abbinati a uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica, nei casi di produzione di idrogeno rinnovabile;

iv. prevedere l’installazione, nell’area dove è ubicato l’elettrolizzatore, o nelle aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest’ultima.

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