Il 5 luglio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2024/1760 del 13 giugno 2024, conosciuta come Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Csddd) o Supply Chain Act. Le disposizioni in essa contenute sono entrate in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, e gli Stati membri avranno a disposizione due anni per adeguare i propri regolamenti e le procedure amministrative in conformità a quanto stabilito dal testo normativo europeo.
Con l’adozione della Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd) e dei principi ESRS, vengono rafforzate ulteriormente le norme di rendicontazione relative alla sostenibilità, ponendo particolare enfasi sugli obblighi di responsabilità e trasparenza delle grandi imprese, con riguardo anche alle filiali e all’intera catena del valore.
Rientrano nell’ambito di azione della direttiva le imprese con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro, includendo tutte le loro attività, dalla produzione e fornitura di servizi nella fase a monte, fino alla distribuzione, trasporto e stoccaggio dei prodotti nella fase a valle.
La direttiva introduce sette principali obblighi normativi:
- Integrazione della due diligence nelle politiche aziendali e nei sistemi di gestione del rischio, attraverso la definizione di un approccio aziendale che comprenda un codice di condotta, politiche interne e descrizione dei processi volti a integrare la due diligence nelle informative di sostenibilità, nonché misure di verifica della conformità.
- Individuazione e valutazione degli impatti negativi potenziali e reali sui diritti umani e sull’ambiente, con particolare attenzione a questioni come il lavoro minorile, lo sfruttamento lavorativo, l’inquinamento, la deforestazione e i danni agli ecosistemi. Le imprese dovranno adottare misure adeguate per mappare le attività e le relazioni commerciali, al fine di identificare aree a rischio di impatti negativi.
- Creazione di strumenti di segnalazione e canali di reclamo che consentano a persone o organizzazioni di esprimere legittime preoccupazioni riguardo agli impatti negativi effettivi o potenziali. Le aziende dovranno garantire che tali processi siano equi, accessibili, trasparenti e prevedibili, adottando misure per prevenire ritorsioni contro i segnalanti.
- Coinvolgimento delle parti interessate sia effettive che potenziali, attraverso consultazioni trasparenti. Tra le parti interessate figurano dipendenti, sindacati, consumatori, organizzazioni della società civile, comunità locali e altre entità i cui diritti o interessi possano essere influenzati dalle attività dell’impresa o dei suoi partner commerciali.
- Prevenzione, mitigazione o cessazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente. Le imprese dovranno richiedere garanzie contrattuali ai propri partner commerciali in merito al rispetto del codice di condotta e attuare piani di prevenzione con tempistiche e indicatori chiari. Saranno inoltre tenute a effettuare investimenti adeguati per aggiornare impianti, processi produttivi o altre infrastrutture, nonché modificare le proprie strategie e operazioni per migliorare le pratiche aziendali.
- Monitoraggio e verifica delle misure adottate attraverso valutazioni periodiche riguardanti sia le operazioni interne che quelle nella catena del valore, al fine di misurare l’efficacia delle azioni volte a prevenire e mitigare gli impatti negativi. Le valutazioni dovranno essere basate su indicatori quantitativi e qualitativi, nonché sui feedback delle parti interessate.
- Rendicontazione delle politiche e delle misure di due diligence in conformità con la direttiva (UE) Csrd e i principi ESRS, per garantire trasparenza e coerenza nella divulgazione delle informazioni relative alla sostenibilità.